Il progetto Al Sharkia-Sharaka muove i suoi passi da un’idea-forza: diritto e giustizia sono le basi del trono di Dio, gli eventi bellici dovuti alle più diverse cause, cantati e mitizzati, alla fine recano il sapore amaro della distorsione del giusto in violenza assoluta. Ogni equilibrio è rotto, mentre i generali e i soldati vengono ormai garantiti dalle convenzioni di Ginevra, cosa rimane ai poveretti, travolti, trasferiti, attoniti, privati della dignità dell’essere, dell’avere, in qualche caso della speranza, e così fu per Andromaca e per i polacchi dell’est, così fu per i popoli andini come per i giapponesi il giorno dopo Nagasaki. Come nel diritto penale, la valutazione del giurista e del giudice è tesa non solo a retribuire il colpevole, ma soprattutto a restaurare l’ordine turbato, così dopo l’avvento della carta delle Nazioni Unite che non concede più alla guerra la funzione della diplomazia condotta con mezzi diversi, si è fatto strada il concetto civilistico che l’essere umano è il cittadino del mondo essenziale protagonista del contratto sociale che stipula con i propri rappresentanti determinando la nascita degli equilibri generali da cui derivano quelli costituzionali. In questo senso, dopo i processi di Manila e di Norimberga, l’attività dei tribunali internazionali, nonché quello nazionale israeliano (caso Eichmann), si è applicata dapprima in forza dei principi del diritto naturale e non di quello positivo e poi attraverso uno sviluppo di una prima forma di diritto punitivo multilaterale applicato al campo penale, per poi puntare decisamente al diritto al ristoro morale e materiale per le vittime. Si è passati cioè dal diritto celtico al pagamento di un riscatto al vincitore (Brenno su Roma) all’inverso del diritto delle vittime ad un equo indennizzo (i.e. ad es. la questione dei profughi italiani dall’Istria e dalla Dalmazia, (infatti sul punto non è questione fra Austria, Italia e Slovenia (ex Jugoslavia in quanto) sullo an debeatur, quanto piuttosto sul quantum debeatur). Il diritto delle vittime dei campi di concentramento e dei loro discendenti ai beni espropriati che ricorda il ristoro accordato dalle banche elvetiche che richiama la restituzione dei beni alle vittime dell’ostracismo nelle città-stato greche, così come quello riconosciuto agli esiliati cittadini di Roma. Tito Livio lamenta le violenze dell’ennesimo Filippo di Macedonia che spostava intere popolazioni per ragioni militari in attesa dell’arrivo dei romani, senza far conto di indennizzo, in confronto alle conquiste ottenute con Catilina e con le guerre sociali che diede il via alla concessione progressiva della cittadinanza alle popolazioni dell’impero, preparando alla qualità della vita al tempo di Adriano e cioè all’avvento del giudizio civile ordinario rispetto al diritto straordinario del praetor peregrinus. La riduzione ad unità effettuata dal mondo romano, trova conferma nelle antiche parole di Isaia, che proclamando l’avvento della giustizia configura le relazioni umane fondate finalmente sul diritto. La pace è un problema complesso che solo il rispetto dei diritti personali inalienabili da parte di ogni soggetto statuale può mantenere. Il problema aperto con la finale decadenza dell’impero turco, cui la diplomazia dal 1880 non ha saputo dare adeguate risposte, in particolare tenuto conto della natura del territorio e della specialità delle genti che da sempre abitano sull’area mediorientale e maghrebina in generale: specialmente conto tenuto della questione di Gerusalemme cui i sultani ottomani diedero un contributo alla soluzione del problema dell’accesso ai luoghi santi, dividendo minuziosamente gli spazi sacri fra le chiese cristiane. Il problema, aldilà delle soluzioni a suo tempo adottate in chiave di diritto ottomano, vanno applicate riscoprendo gli insegnamenti della accademia giuridica di Beiruth. Occorre cioè, tornare in questo caso, così come già proposto nel dialogo per il trattato di pace fra federazione russa e Giappone al concetto del “suum cinque tribuere”, non tanto mediante la restituzione materiale delle cose, quanto piuttosto, considerando i beni oggetto della riparazione fungibili con denaro, mediante retribuzione temporale efficiente del torto subito. Sintesi della questione, gli eventi bellici del 1948, 1955, 1968 hanno provocato due distinte diaspore: quella dei palestinesi da Israele e quella degli ebrei da almeno 7 paesi arabi. Tali eventi, accompagnati da altri minori hanno determinato la perdita di ogni sostanza (beni mobili ed immobili, nonché diritti di godimento, diritti immateriali, etc..) da parte dei fuoriusciti – perdita fisica – non rinuncia al diritto – stante il fatto che nella pratica religiosa delle grandi religioni monoteistiche la proprietà è positivamente riconosciuta e adeguatamente tutelata. Come il grande mare che dopo la tempesta si ricompone, anche avendo sommerso navi e città, così i singoli stati hanno preso in custodia i beni relitti divenuti di fatto e per la contingente situazione res nullius, ma non per questo usucapiti o usucapibili. In forza di ciò, una fondazione internazionale “Stiftung” posta in Svizzera o in Inghilterra, sotto l’Alto patrocinio dell’ITC/UNCTAD/WTO (sulla scorta del modello “programma Mediterraneo 2000”) dovrebbe procedere all’inventario dei beni relitti ed assunti in custodia, definendoli vuoi sulla base del petitum che delle materiali prove di asseverazione. Vi sono tre diverse possibilità dirette di asseverare le proprietà dei beni relitti:
- La documentazione esistente nelle mani degli antichi proprietari, nonché tutti quegli elementi deduttivi o induttivi che possono condurre a riconoscere il pieno diritto sul bene relitto;
- Gli archivi fondiari o tavolari laddove presenti o anche qualsiasi altra fonte che conservi elementi documentari relativi ai beni relitti;
- Prova testimoniale (affidavit orale o scritto) formulata in forma solenne da persone di bona fidae indicate dagli originari proprietari o da soggetti che “spontaneamente” dichiarano.
Come proprio di tutti i diritti processuali, le fonti di riconoscimento andranno usate esattamente nella gradualità esposta, prevalendo la documentazione originale nell’ordine progressivo esposto sugli affidavit solenni coevi agli eventi o successivi. Qualora le fonti prodotte non consentissero il pieno riconoscimento del diritto la combinazione dei diversi punti può superare il difetto di qualificazione. L’inventario dovrebbe essere composto secondo il criterio di valutazione di un asse successorio o “Estate” sulla base di ripartizione binaria comprendente all’attivo il valore storico stimato al momento in cui si sono verificati gli eventi, attualizzato al valore di mercato attuale e al passivo i costi di custodia e mantenimento nella teorica fruibilità del paterfamilias dei beni, nonché il parallelo valore delle imposte sul reddito figurativo e sugli immobili che il locale settore pubblico allargato ha subito erogando al contempo i servizi comunitari previsti dalla legge. Ovviamente un tale inventario dovrebbe avvenire previa emanazione di un apposito “Dahir” da parte dell’Autorità nazionale preposta e con l’assistenza e la piena collaborazione delle autorità civili e religiose localmente competenti per territorio. Laddove previsto dallo statuto personale la ricognizione dei beni, non darebbe luogo ad alcun cambiamento della destinazione urbanistica dei beni né tanto meno alla alterazione attuale connotazione religiosa, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6 della “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo”: Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica, in ogni luogo. In questo senso, un consorzio bancario internazionale potrebbe risultare il protector della fondazione acquisendo i risultati così ottenuti al proprio data base. Identificati, in tal modo i beni (sei mesi dall’avvio dell’incarico, con al lavoro il comitato di coordinamento della fondazione più 8 comitati nazionali composti da esperti appartenenti a paesi neutrali oltre a tecnici locali organizzati in squadre composte da un ingegnere, un avvocato, più un agronomo, un geometra, e i collaboratori pratici necessari. Tutti questi soggetti lavoreranno in rete, usando formulari forniti e di continuo aggiornati dalla sede centrale con cui saranno interattivi. Le tariffe applicate saranno quelle delle Nazioni unite per tutti i soggetti, le lingue di lavoro saranno l’inglese e l’arabo. Il costo complessivo sarà messo a disposizione dal comitato bancario costituito in protector integrato dal trust fund di un comitato di governi che saranno i garanti dell’accordo politico fra Israele e i paesi arabi dei confini, vittime della caduta dell’impero ottomano e dell’intervento spartitorio delle potenze vincitrici in sede di Conferenza di Parigi. Il trust fund provvederà a liquidare a ciascuno stato gli indennizzi fiscali pregressi e agli attuali aventi causa ad attribuire il valore nominale dei beni sotto custodia che saranno poi assegnati in via compensativa attraverso l’apposita emissione di specifici buoni di godimento di corrispondente valore a scadenza 25ennale. A garanzia dell’impegno così assunto dai sottoscrittori del trust fund agli stessi verrà riconosciuto il godimento perenne di un miglio aureo all’interno della fascia smilitarizzata, che costituirà attraverso l’azione di una fiduciaria di amministrazione costituita dai rappresentanti di tutte le parti in causa, finanziatori inclusi, posta sotto l’alta vigilanza – protector – del WTO; il contenzioso che potrebbe insorgere sarebbe affidato in via esclusiva ad una corte arbitrale e di conciliazione attivata presso la fiduciaria medesima secondo le procedure fissate dall’UNCITRAL di Vienna. La fiduciaria che non diverrà la proprietaria della fascia smilitarizzata valuterà le proposte di investimento e concederà loro l’autorizzazione ad operare nei diversi settori economici, secondo un piano di attività ecocompatibile. La fiduciaria, protetta dal trattato dell’Aia, mandataria unica del marketing del territorio su basi multilaterali e comunque riservate, promuoverà gli insediamenti variamente in ogni caso secondo una proposta pluralistica che dovrà sottintedere ogni investimento, non potendo nessun investitore possedere in esclusiva più del 49% del capitale sociale dell’ente oggetto d’investimento. La fiduciaria sarà così gestita da un comitato di garanti per il 50% espressi dai governi partecipanti territorialmente alla fascia smilitarizzata e per il 50% dalla fondazione promotrice. Il finanziamento inizialmente provveduto dal consorzio bancario con la messa a disposizione della somma di $ 5 miliardi affidati alla gestione del trust fund aperto presso il WTO, sarà poi finanziato dall’uso dei beni relitti, inalienabili ma fruibili come diritti reali di godimento, dietro pagamento di un canone di abbonamento e di una idonea royalty a fronte della concessione ottenuta per il tempo determinato (75 anni) e dei risultati ottenuti (concessione con diritto di partecipazione ai risultati) al fine di assicurare una adeguata remunerazione ai buoni di godimento emessi. Da un punto di vista legislativo occorre:
- I paesi interessati devono dichiarare i beni in custodia internazionalizzabili e autorizzare il loro inventario, anche ai fini fiscali;
- Autorizzare l’azione di valutazione;
- Riconoscere il mandato fiduciario conferito alla fondazione e alla sua trust company sui beni relitti, vigilata dal WTO e dal MICA italiano;
- Individuare la zona smiliratizzata e affidare all’ONU l’amministrazione fiduciaria;
- Autorizzare il collocamento nei singoli paesi dei buoni di godimento, negoziabili per il 25%;
- Creare le condizioni per nuove emissioni obbligazionarie sotto forma di fondi immobiliari chiusi garantiti dai beni assunti in amministrazione;
- Accettare e definire il rapporto di concessione, determinando l’onere fiscale globale e curando la difesa e la conservazione del bene in contropartita alla eventuale royalty di cointeressenza;
- La fondazione dovrebbe essere allocata anche simbolicamente in un paese tradizionalmente non impegnato in operazioni coloniali e vicino alle Nazioni Unite, che si può immagine essere la Svizzera. La Stiftung elvetica Onlus deve avere un Capitale Sociale minimo di FS. 5.000.000.
Del capitale sociale della fondazione dovrebbe far parte un limitato numero di banche che saranno le garanti dell’intera operazione, nonché le emittenti delle obbligazioni e dei buoni di godimento che dovranno essere ammessi al collocamento sul mercato internazionale dei capitali, nonché sui singoli paesi e quivi quotati, previa assimilazione ai titoli equivalenti emessi dalle grandi Organizzazioni Internazionali. I titoli peraltro, saranno assistiti da una garanzia secondaria emessa direttamente dalla Banca Mondiale in solido con i paesi garanti della operazione (USA, G. Bretagna e gli altri membri permanenti del c.d. G. 8 allargato nella circostanza al Fondo Monetario Arabo). La Fondazione oltre ai compiti di amministrazione civile dei territori smilirattizzati di concerto con le Nazioni Unite mandatari per la parte relativa alla sicurezza esprimerà il Comitato arbitrale della Fiduciaria di diritto italiano; nonché il 50% del Consiglio di Amministrazione e il relativo Comitato Scientifico. Costituita la Fondazione a Ginevra la stessa promuoverà la nascita del Comitato di coordinamento fra gli organismi internazionali, il sistema bancario che darà quindi vita alla fiduciaria, previa autorizzazione del Governo italiano. Il capitale sociale della fiduciaria dovrà essere di $ 5.000.000 o EURO 5.500.000 in quote sottoscritte pariteticamente dai governi partecipanti e le banche garanti, incluse quelle internazionali. Il personale operativo della fiduciaria e della fondazione sarà proveniente da paesi terzi e alternerà la propria attività sul campo a stages nelle banche partecipanti e nelle grandi Organizzazioni Internazionali partecipanti. Il personale destinato ad operare sul campo dovrebbe ricevere il trattamento del funzionario internazionale.