SEPARAZIONE – DIVORZIO E MODIFICA dall’AVVOCATO.
Con la legge n. 162/2014 si è voluto dare ampio spazio alla sola avvocatura, esautorando, di fatto, ogni altra possibile figura professionale che avrebbe potuto, con altrettanta legittimità, prendere parte alla tutela e supporto della coppia, del singolo individuo, del minore o di tutto il sistema famiglia.
A parere di chi scrive, in tal modo si è prodotto un semplice e cattivo surrogato della mediazione familiare, tralasciando oggettivamente l’interesse della coppia, dell’individuo, della famiglia e del minore in tutte le sue potenzialità.
In questo contesto storico e sociale, scomodando il Prof. Zygmunt Bauman, il futuro non appartiene più alla famiglia ma alla coppia fluida, che si lega e si scioglie con disinvoltura “liquida”.
Scrive Bauman: “Oggi è la pazzesca velocità di circolazione, di riciclaggio, di obsolescenza, di smaltimento e di sostituzione che crea profitto, non la durata e l’affidabilità nel tempo del prodotto”.
Anche del prodotto-famiglia.
Con questa legge, “separazione” e “divorzio” diventano dei meri atti
burocratici/amministrativi dove un solo professionista e, successivamente, due uffici
pubblici, e nello specifico l’Ufficio Affari Civili della Procura come prima tappa, e il
Comune come seconda, se ne fanno carico, mentre sarebbe stato più che auspicabile
un intervento complessivo alle persone, usufruendo di un approccio multidisciplinare
nel tanto atteso e discusso Tribunale della Famiglia che dovrebbe poter avere al suo servizio una equipe di figure professionali diverse, altamente specializzate e qualificate che sappiano lavorare in gruppo e senza alcun scollamento con la rete dei servizi presenti sul territorio.
Fatta questa premessa, è possibile descrivere questa nuova legge che
accorcia tempi delle procedure di separazione/divorzio, e che, al contempo,
rappresenta una forma meno costosa rispetto ad altri strumenti legislativi.
Separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio
è oggi possibile attraverso la firma del cosiddetto “verbale di negoziazione”, a cui segue un “accordo”, formalizzato presso lo studio di un legale, siglato dai coniugi, redatto con la curatela dei rispettivi avvocati, nella misura di uno per ciascuna parte.
L’accordo così formalizzato, verrà poi consegnato dai rispettivi legali presso il già citato Ufficio Affari Civili della Procura (che ha sede a Roma in Viale Giulio Cesare
54/b), per essere vagliato da un Pubblico Ministero, il quale, a seconda della presenza
o meno di figli, si esprimerà nel primo caso con una “Autorizzazione” o con un “Nulla Osta” in assenza di soggetti di minore età.
Dopo questo primo passaggio, sarà compito dell’avvocato portare materialmente l’atto siglato al Comune e più precisamente presso l’Ufficio di Stato Civile per le corrispondenti annotazioni di legge.
Questa procedura ha gli stessi effetti di una decisione giudiziale, e, come detto, può
essere effettuata anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, o
portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Si ricorda, infine, che la negoziazione assistita si può effettuare però solo a condizione che vi sia il completo accordo delle parti su tutti gli aspetti (siano essi
personali che patrimoniali) dello scioglimento del legame familiare.
COSA SI PUO’ OTTENERE CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?:
1) LA SEPARAZIONE CONSENSUALE (anche in presenza di figli minori, con grave handicap o maggiorenni non economicamente autosufficienti)
2) IL DIVORZIO CONGIUNTO (ma prima deve avvenire la separazione giudiziale
con sentenza passata in giudicato. Per il divorzio è necessario che siano passati 6 mesi dalla separazione e un anno se la separazione è stata giudiziale).
3) LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E O DIVORZIO (ma prima deve avvenire la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato. Per il divorzio è necessario che siano passati 6 mesi dalla separazione e un anno se la separazione è stata giudiziale).
SEPARAZIONI E DIVORZI ANCHE DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO
CIVILE DEL COMUNE:
se non ci sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale, la presenza dei legali è solo facoltativa.
Ps: per maggior approfondimento si rinvia il lettore ai seguenti link e più precisamente:
1) Linee guida mantenimento figli (www.ordineavvocati.roma.it,
www.diritto24.ilsole24ore.com);
2) Nota agenzia delle entrate ( www.agenziaentrate.gov.it.it);
3) Linee guida Procura di Milano (www.giustizia.it);