Contratti, metodi e termini di pagamento

 

Come ogni altra risorsa (beni, merci e servizi), anche petrolio, gas e fonti rinnovabili vengono correntemente scambiate, vendute e comprate sui mercati internazionali. Qui di seguito si dà una breve indicazione sul modo di stipulare e concludere contratti internazionali di vendita di beni mobili.

Una volta trovato il partner e raggiunto l’accordo sul prezzo, sulle modalità di consegna della merce, sulla valuta di scambio e sulle modalità di pagamento, é necessario formalizzare l’accordo commerciale.

Il contratto di compravendita internazionale di tipo standard é un accordo di tipo oneroso che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa mobile (in questo caso di greggio o altre fonti di energia tramite oleodotti o navi cisterna) o immobile, contro il pagamento del prezzo pattuito.

Legalmente, con la manifestazione della volontà del venditore di trasferire la proprietà e di quella del compratore di pagare il prezzo pattuito, il contratto di compravendita si perfeziona e nascono per le due parti i rispettivi obblighi e diritti.

Normalmente il contratto internazionale di compravendita viene concluso attraverso uno scambio di corrispondenza tra le parti contraenti, da registrarsi solo qualora gli usi o le consuetudini locali lo richiedano. Nei contratti internazionali è opportuno adottare un documento contrattuale unico e organico, che contenga la disciplina più completa e dettagliata possibile del rapporto tra le parti Si consiglia di utilizzare forme semplici e chiare, affinché possano essere comprese anche da eventuali persone terze coinvolte nell’ accordo commerciale. Esiste una struttura base e standard, contenente specifiche clausole che qualsiasi contratto internazionale di compravendita deve includere:

–       lingua nella quale si scrive, prestando attenzione all’utilizzo di termini che nella traduzione letterale dall’italiano alla lingua straniera e/o viceversa possano perdere il loro significato originario ed essere male interpretati;

–       legge applicabile al contratto (in mancanza di tale elemento vale la convenzione di Roma sui contratti del 1980);

–       descrizione della merce (verificarne anche la conformità con eventuali allegati tecnici);

–       conformità della merce ad eventuali campioni;

–       garanzia del prodotto;

–       prezzo della merce con la specifica della valuta;

–       luogo e data di consegna;

–       termine di consegna della merce (gli Incoterms);

–       rimedi in caso di ritardata consegna o mancata consegna (penale o risoluzione del contratto);

–       possibilità di ispezione dei prodotti ed eventuali deroghe;

–       condizioni di pagamento;

–       applicazione di interessi in caso di ritardato pagamento;

–     documenti di trasporto che il venditore deve procurare in base al termine di resa prescelto (fattura commerciale, nota di assicurazione, bolla d’accompagnamento, certificato di origine, certificato di ispezione, packing list);

–       esonero di responsabilità per mancato adempimento di qualche obbligazione contrattuale per cause di forza maggiore (compresi i termini e procedure per la comunicazione del fatto);

–       casi di risoluzione del contratto per entrambe le parti;

–       foro competente in caso di risoluzione legale o civile delle controversie (clearing house).

  

Production Sharing Agreement

 

Il tipo di contratto internazionale che viene normalmente utilizzato per le transazione di energia é, usando il gergo petrolifero, il cosiddetto Production Sharing Agreement (PSA). Si tratta di un quadro normativo adottato a partire dalla fine degli anni Sessanta e caratterizzato dall’intestazione del titolo minerario alla compagnia nazionale dello Stato concedente, alla quale vengono conferite in esclusiva le attività di ricerca e produzione di idrocarburi, con la facoltà di istituire rapporti contrattuali con altre compagnie estere o locali. Il contratto si configura come un rapporto tra committente e contrattista, cui è affidato il compito di eseguire i lavori di esplorazione e produzione e che si assume interamente il rischio minerario e finanziario. In caso di successo, il beneficiario recupera gli investimenti accedendo ad una percentuale prefissata della produzione e si remunera mediante una percentuale della produzione residua. Storicamente tale tipo di accordo é esentato dal pagamento di imposte o tasse, ma attualmente esistono accordi di production sharing che prevedono il pagamento di royalties e/o income tax.

I PSA possono essere considerati un trasferimento di sovranità ante-litteram. Sul piano tecnico-giuridico, può apparire come uno strumento per lasciare sempre meno spazio all’OPEC e imporre una prima fase di liberalizzazione. Tale «accordo di condivisione della produzione» implica anche la condivisione della sovranità, su un singolo giacimento o su tutte le riserve energetiche. Tale tipologia di contratto ha l’enorme vantaggio di permettere alle major petrolifere una «sovraquotazione borsistica» sulle piazze laddove queste sono quotate. Inoltre, essendo un accordo tra uno Stato sovrano e una compagnia petrolifera nazionale (e, in seguito, tra questa e altre compagnie locali o straniere), esso permette a quest’ultima d’inscrivere le riserve che condivide grazie al PSA nel proprio bilancio poiché la giurisdizione dei metodi contabili (soprattutto anglosassoni) considera i diritti di sfruttamento acquisiti con i PSA stessi come degli attivi tangibili e fungibili a tutti gli effetti. Grazie a questa particolarità e al meccanismo di un simile apprezzamento contabile, gli investitori sono da sempre fortemente attirati dai PSA e dal settore energetico.

Il PSA rappresenta uno strumento contrattuale molto flessibile, che consente di accordarsi sugli aspetti legati all’estrazione, alla produzione, alla commercializzazione delle commodities, ed é per questo motivo la soluzione preferita dalla maggioranza dei paesi esportatori di materie prime.

Esiste anche un altro contratto possibile che é quello della prestazione di servizi, assai meno remunerativo e quindi meno ambito dalle multinazionali, non potendo beneficiare dell’effetto “lievitante” sul titolo borsistico.

Tra i paesi che hanno sempre rifiutato la ripartizione della sovranità e quindi di siglare accordi PSA, troviamo la Russia, la Cina, l’Iran, l’Arabia Saudita, il Kuwait e con essi quasi tutti quelli aderenti all’ OPEC. L’ unica eccezione in sede OPEC é l’ Iraq, paese nel quale gli accordi siglati di esplorazione e sfruttamento erano invece proprio dei PSA; ma va ricordato che le quote fissate dal programma «Oil for Food» e la necessità di uscire dall’isolamento imposto con le sanzioni avevano drasticamente ridotto il potere negoziale di Baghdad.

Questi accordi possono essere particolarmente profittevoli per i soggetti privati che intendano investire nel settore. Tuttavia necessitano di una regolamentazione e di un controllo adeguato dello sfruttamento delle risorse, di una stabilità politica nel lungo termine, che alcuni Paesi, l’Iraq ma anche altri di coloro che già sperimentano il sistema, non possono spesso garantire.

Solitamente con il PSA, il privato e lo Stato, quale controparte, definiscono elementi attinenti alle tecniche di copertura ed alla ripartizione dei costi, alle modalità di distribuzione dei profitti, alle forme e al livello di tassazione a cui essi saranno sottoposti e infine all’applicazione di misure ambientali, da attuarsi al fine di circoscrivere le esternalità negative provocate da tale tipo di attività economica.

Tipologia contrattuale vigente nei Paesi produttori nell’area non-OCSE caratterizzata dall’intestazione del titolo minerario in capo alla società nazionale dello Stato concedente, alla quale viene di norma conferita l’ esclusiva dell’attività di ricerca e produzione di idrocarburi, con facoltà di istituire rapporti contrattuali con altre società (estere o locali). Con il Contratto, il Committente (la società nazionale) affida al contrattista (la società terza) il compito di eseguire i lavori di produzione ed esplorazione con l’ apporto di tecnologie e mezzi finanziari.

 

Sotto il profilo economico il contratto prevede che il rischio esplorativo sia a carico del contrattista e che la produzione sia suddivisa in due parti: una (cost oil) destinata al recupero dei costi del contrattista; l’altra (profit oil) suddivisa a titolo di profitto tra il Committente e il Contrattista, secondo schemi di ripartizione variabili. Sulla base di questa configurazione di principio la contrattualistica specifica può assumere caratteristiche diverse a seconda dei paesi.

 

Questo tipo di contratto, prodotto in riferimento a fonti di energia tradizionale, vale anche per la fornitura di energia rinnovabile. Anche se attualmente sono davvero in numero esiguo forniture massicce di uso industriale di queste ultime.

 

termini di pagamento per le forniture internazionali di fonti di energia, tradizionale come rinnovabile, sono considerate nell’ alveo dei contratti per la circolazione e la vendita internazionale di beni mobili. Per contratti a lunga scadenza, come questo, la valuta di riferimento è il dollaro statunitense $, in quanto costituisce la moneta forte del commercio internazionale e le maggiori valute sono con essa convertibili.

Il metodo di  pagamento è attraverso un incasso documentario transnazionale: è il principale strumento internazionale di pagamento delle esportazioni, a breve scadenza; è simile ad un credito documentario, ma la banca dell’ importatore non assume alcun impegno nei confronti del beneficiario, non anticipa fondi, ma si limita ad eseguire le istruzioni dell’ ordinante: trasmette l’importo alla banca del venditore tramite bonifico internazionale, utilizzando il sistema SWIFT. Il suo ruolo è semplicemente quello di effettuare il pagamento e di trasmettere i documenti rappresentativi della merce a consegna ricevuta.

Come termine di pagamento viene di norma adottata una formula mista:

1)    un anticipo, pari al 15% della commessa

2)    il 45% contestualmente all’ invio e alla ricezione della fornitura da parte del compratore (il momento corrisponde al passaggio del rischio)

3)    il restante 40% versato a posteriori, dilazionato in 18 mesi.

Tali accordi vengono resi più efficaci dal fatto che affianco al contratto di esportazione ne viene inserito un altro sullo scambio di compensazione, del tipo contracquisto commerciale: tale contratto impegna l’esportatore a comprare altre merci o servizi dall’importatore se si tratta di un privato, reinvestire il guadagno comprando merci sul mercato nazionale del Paese importatore se si tratta di un accordo con un Governo.

L’interscambio commerciale di tipo internazionale appartiene ormai alla pratica consolidata quotidiana del commercio mondiale. Può assumere molteplici forme. Comunque il documento qui di seguito è limitato ad una sola di queste forme – il contracquisto commerciale. Il proposito di questa trattazione è fornire alle potenziali parti di transazioni di contracquisto una base per la comprensione della natura dell’accordo nel quale hanno manifestato l’ intenzione di volersi impegnare.

 

Conclusioni

La trattazione degli aspetti contrattualistici e commerciali, certamente meno tecnici dal punto di vista scientifico, é sicuramente più interessante: risulta utile fare comprendere al lettore come oggi non si possa parlare di fonti di approvvigionamento energetico senza tenere a mente che esse sono considerate alla stregua di merci, beni mobili, acquisibili e scambiabili sui mercati come qualsiasi altro tipo di bene. Pertanto, apposite tipologie di contratti sono state concepite e redatte per regolarne le transazioni sull’ agone internazionale.