I ) Sullo scenario mondiale irrompe il coronavirus

 

Lo scenario mondiale dopo aver assistito al superamento dello scontro tra mondo occidentale e mondo comunista è ora connotato dal confronto-scontro tra Cina e Stati Uniti per il predominio globale. L’Europa non ha più un ruolo da protagonista ma è piuttosto il terreno geopolitico – economico sul quale, insieme all’Asia, si vuole esercitare l’azione delle due superpotenze.

La rappresentazione di questo scenario si può anche identificare con i nomi di Trump e Xi Jinping: il primo necessariamente transeunte in ragione delle dinamiche delle democrazie occidentali e il secondo di fatto Presidente a vita  e destinato, almeno finora, a calcare  nei prossimi anni il palcoscenico mondiale per  tradurre in azioni  il suo “pensiero” inserito nella Costituzione cinese.

In questo quadro altri due soggetti, peraltro di forte spessore, Putin e Merkel  cercano il ripristino di posizioni o quanto meno nuovi ruoli per la Russia e l’Europa.

La Russia sul piano militare è ancora seconda solo agli Stati Uniti e questo è l’aspetto che da sempre preoccupa gli ambienti militari statunitensi e NATO.  E’ il fattore che le può consentire di giocare ancora un  ruolo geopolitico nei confronti di Stati Uniti e Cina.

La Cina, pur destinando da oltre un ventennio una quota del proprio budget sempre maggiore (arrivata a 250 md. di dollari all’anno ) alle spese per armamenti, anche non convenzionali, non è ancora assurta in questo campo allo stesso livello di potenza di Russia e Stati Uniti, specie nel settore marittimo,  e in grado di contrastare  la freedom of navigation.  Purtroppo provocando preoccupazioni per tutta l’area dell’indo-pacifico e creando  l’effetto perverso di contribuire alla corsa agli armamenti di altri Paesi asiatici come  India, Pakistan, Corea, Vietnam, Taiwan.

Quanto alla Germania il rapporto Merkel -Trump è sempre stato difficile se non precario. Da ultimo si è assistito al rifiuto della Cancelliera all’invito di recarsi a Washington  per una riunione G7 indetta da Trump, rifiuto al quale   – malgrado le smentite – è seguita la reazione immediata  del Presidente americano con il  ritiro di un terzo (9500 uomini) del contingente militare statunitense stanziato in Germania, dove era già significativa  la non presenza dell’Ambasciatore USA a Berlino.

Mentre Putin cerca di consolidare la presenza sino-russa nei Balcani, la Merkel  assumendo la Presidenza UE di turno  del  corrente semestre vorrebbe essere protagonista della riesumazione mondiale del vecchio Continente.

Su questo scenario ha repentinamente aperto le proprie ali  un  “ cigno nero”: la Pandemia da coronavirus con il quale ora tutti sono costretti a fare i conti.

 

 

II ) La causa di forza maggiore e l’impatto Covid-19 sui rapporti contrattuali internazionali

Le misure per il contrasto  alla Pandemia, hanno avuto un fortissimo impatto su un tema molto    discusso e  cioè quali siano i presupposti per  invocare una  causa di forza maggiore negli scambi commerciali internazionali.

In tutti gli ordinamenti il principio Pacta sunt servanda comporta che il debitore debba eseguire esattamente la prestazione cui si è obbligato, ad esempio stipulando un contratto. All’esatta esecuzione della prestazione consegue la liberazione del debitore. In questo ambito è rilevante  fissare il discrimine  che può permettere al  debitore di esimersi da ogni responsabilità (art. 1256 c.c.), considerando che l’inadempimento o l’inesatto adempimento comporta, in linea di massima, il risarcimento del danno nelle sue configurazioni di «danno emergente» e di «lucro cessante» (artt. 1218 e 1223 c.c.).

La linea di demarcazione  tra imputabilità e non imputabilità della causa originante l’inadempimento viene comunemente individuata  in un evento imprevedibile, inevitabile, insuperabile, descritto per consuetudine  come caso fortuito o causa di forza maggiore.

Perché si realizzi  una causa di forza maggiore deve sussistere la straordinarietà,  imprevedibilità e inevitabilità di un evento esterno alla sfera di azione dei contraenti.

Non esiste una precisa ed univoca definizione di forza maggiore, sia all’interno del nostro ordinamento che in quello comunitario. Spesso il termine “forza maggiore” è menzionato semplicemente nei rapporti contrattuali. Il concetto può essere ricavato  dall’articolo 1467 del codice civile, che conferisce al debitore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l’esecuzione dell’obbligazione sia diventata eccessivamente onerosa, a causa di eventi straordinari e imprevedibili che sono al di là del suo controllo.

La causa di forza maggiore è  un principio contrattuale estremamente variabile : riconosciuta nei paesi di civil law, mentre nei paesi di common law si fa ricorso al concetto di “frustration” o “impracticability”,  di portata più limitata.

 

Nel diritto commerciale internazionale  vige una  opinione diffusa  per cui  se la causa di forza maggiore non è specificatamente prevista contrattualmente allora non ha effetti liberatori per  l’inadempimento dell’obbligato alla prestazione. Quindi nei rapporti commerciali internazionali si cerca possibilmente di inserire una clausola risolutiva di forza maggiore.

Lo scopo  è di precostituire l’esonero dall’inadempimento o ritardo negli obblighi contrattuali verso la controparte  in presenza di un evento di forza maggiore.

Si può andare esenti da responsabilità quando l’inadempimento è dovuto ad un evento al di fuori del  controllo della parte che lo invoca e per la stessa  ragionevolmente imprevedibile al momento della stipula del contratto, inevitabile e insuperabile.

Si deve trattare di una ragionevole insuperabilità, nel senso che non è sufficiente invocare il verificarsi di un evento imprevedibile o inevitabile, come una epidemia, una restrizione commerciale o un embargo che impediscano, ad esempio, la consegna della merce; occorre anche provare che non si è in grado di superare quell’evento e di fornire un adempimento alternativo.

  L’evento, per essere rilevante ai fini della forza maggiore, deve determinare un’impossibilità oggettiva di adempiere, in tutto o in parte, ad una propria obbligazione; così come l’imprevedibilità dell’evento non si deve intendere in senso assoluto, bensì in concreto. 

 

La forza maggiore a livello internazionale  è contemplata dalla a Convenzione di Vienna del 1980 (Convenzione delle N.U. sui contratti di compravendita internazionale di merci), la quale prevede che un’impresa non è responsabile dell’inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, se prova che esso è dovuto a un impedimento, non prevedibile e indipendente dalla sua volontà (art. 79, primo comma).  I principi Unidroit contengono  previsioni analoghe.

Altre clausole riconoscono la possibilità della parte di invocare la forza maggiore quando la prestazione diventi eccessivamente onerosa, ma in tal caso il quadro è di “hardship” diversamente regolata: ai sensi dell’art. 1467 c.c. la parte che deve la prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, salvo che la sopravvenuta onerosità rientri nella normale alea del contratto.

 Conseguentemente occorre in primo luogo   porsi il problema se nel  contratto sono state inserite clausole di  riferimento alla forza maggiore e in tal caso verificarne  contenuti e adeguatezza. In particolare:

 

a)  il linguaggio adottato: se sono inseriti termini come epidemie, malattie infettive, o che richiamino eventi sui quali le parti non possano esercitare  un ragionevole controllo ; ma anche eventi naturali circoscritti, ordinanze emergenziali delle competenti autorità nazionali o locali del Paese, Act of God..;

Finora il termine Pandemia non sembra ricorrere frequentemente, pur se evento ciclico. Ad es. nella clausola  molto diffusa Force Majeure della Camera di commercio internazionale – recentemente aggiornata – il termine usato  è “epidemic” e  vista  la sostanziale  differenza posta dalla OMS tra “endemic” e “pandemic” e i  tempi di  proclamazione di quest’ultima, potrebbe far nascere qualche dubbio sulla sua inclusività. Anche l’uso del termine “plague, ”(peste secondo l’accezione della OMS) non sembra offrire un ombrello di riferimento esaustivo.

 

b) il valore puramente esemplificativo o tassativo degli eventi elencati;

c) eventuali obblighi di notifica , documentazione probatoria dell’evento nonché i termini temporali per la notifica.  Ciò che deve essere comunicato, nelle forme previste dal contratto, non è tanto l’evento – il diffondersi del COVID-19 ad esempio  –  bensì il fatto che a seguito dell’evento si sia verificata l’impossibilità di adempiere la prestazione. In assenza di notifica l’evento non produce effetto sul rapporto contrattuale. La notifica  richiede  tempestività,  a rischio altrimenti  di perdere la possibilità di eccepire la forza maggiore.

In Italia con i vari provvedimenti susseguitisi da febbraio 2020 è stato disposto che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

In realtà, la previsione non introduce nulla di nuovo nell’ordinamento, ma si limita a ribadire un principio generale: il ricorrere della pandemia non costituisce automaticamente causa di forza maggiore; solo se sussistono  determinate condizioni, di cui si dovrà dare la prova e che saranno valutate dal giudice.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico il 25 marzo ha autorizzato le CCIAA a rilasciare, su richiesta delle imprese, una attestazione di “sussistenza di forza maggiore”. Pertanto, su richiesta dell’impresa, le Camere di commercio, nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle restrizioni imposte dalle norme  per il contenimento dell’epidemia.

Le Camere di commercio non effettuano controlli e si limitano ad attestare di aver ricevuto, dall’impresa richiedente, la dichiarazione di non aver potuto assolvere gli obblighi contrattuali precedentemente assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto.  Il documento appare  più che altro attestare la ricezione della denunzia dell’impresa.

 

 

III ) –  La Cina invoca  la causa di forza maggiore

 

La Repubblica Popolare Cinese  è stata la  Nazione che per prima di fronte al dilagare del Covid -19  ha  fatto valere la  forza maggiore.

In base all’art. 180 dei Principi generali del diritto civile e agli art. 94 e 117-119 della Legge sui contratti della Repubblica Popolare Cinese la forza maggiore viene definita come un evento oggettivo  imprevedibile, irresistibile e insormontabile.

Ai sensi dell’articolo 94 della legge sui contratti un contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto  se non si possono più raggiungere gli obbiettivi del contratto a causa di forza maggiore. Il debitore non può essere liberato se il caso di forza maggiore nasce quando l’adempimento  è già ritardato.

L’art. 118 obbliga il debitore a informare immediatamente il creditore in caso di forza maggiore per ridurre le conseguenze dannose, fornendo adeguate  prove della forza maggiore.

Il 10 febbraio il portavoce della Commissione legislativa del Comitato permanente  dell’Assemblea Popolare cinese dichiarava in conferenza stampa che il corona virus  è emergenza di salute pubblica e che il Governo di fronte all’epidemia aveva assunto delle misure protettive che avrebbero potuto costituire un caso di forza maggiore per il contraente,  ove da queste misure fosse impedito nell’esecuzione del contratto. L’annuncio  di un esponente governativo certamente non è sufficiente per provare la forza maggiore, ma  dato l’elevato livello di provenienza della dichiarazione è facile dedurre che le misure amministrative di controllo sanitario potrebbero costituire per i Tribunali cinesi un caso di forza maggiore  ogniqualvolta  impediscano l’esecuzione del contratto.

 

Nell’intento di proteggere le imprese cinesi da  richieste di risarcimento danni da parte dei loro clienti internazionali, il CCPIT China Council for the Promotion of International Trade – CCPIT, ente collegato al Governo, fin dall’inizio di  febbraio 2020   ha iniziato a rilasciare un “certificato di forza maggiore attestante che le misure di prevenzione adottate a fronte della diffusione del Covid-19 (blocco del traffico, della produzione, zone chiuse con divieto di spostamenti…) a tutela  della salute pubblica, integrano una situazione di forza maggiore ogni qualvolta hanno determinato il mancato totale o parziale rispetto di obblighi contratti.

Migliaia di aziende cinesi hanno ottenuto dal CCPIT tale  certificato e già ai primi di marzo secondo l’agenzia  Xinhua  risultavano rilasciati oltre 4.800 certificati per un valore contrattuale corrispondente a circa 54 miliardi di dollari.

 

L’efficacia di questi attestati  può essere messa in dubbio trattandosi di misura solo amministrativa e non vincolante giuridicamente. In caso di giudizio occorrono altri elementi addizionali per confermare che sono presenti tutti gli elementi necessari per la forza maggiore. E  ogni Tribunale opera una propria valutazione autonoma in quanto nell’ordinamento cinese generalmente non  vige il precedente giurisprudenziale.

Al momento non  si ha  ancora una pronuncia della Corte Suprema del Popolo, ma con decisione del 10 febbraio 2020 la Corte Superiore della Provincia dello Zhejiang  ha  ritenuto che l’epidemia da sola non configura una causa di forza maggiore.

(N.B.  -Nell’ordinamento cinese esistono quattro livelli di giurisdizione: il Tribunale di prima istanza, la  Corte intermedia, la Corte Superiore, presente in ogni Provincia, e la Corte Suprema del Popolo.)

 

La situazione attuale richiama quella vissuta dalla Cina all’epoca della SARS nel 2003. La Corte Suprema stabilì, con una propria direttiva dell’11 giugno 2003 ai Tribunali, il principio del trattamento caso per caso delle singole situazioni e l’applicazione degli artt. 117 e 118   della Legge sui contratti,  laddove l’esecuzione fosse stata impedita dalle misure amministrative del Governo a fronte della SARS. Si precisava che la forza maggiore poteva risultare sia dall’epidemia stessa sia dalle misure amministrative messe in atto dal Governo per il controllo dell’epidemia. Terminata l’epidemia SARS la direttiva fu abrogata, ma ora i giuristi cinesi tendono a riferirvisi nuovamente.

 

Per quel che concerne il  parametro della imprevedibilità è presumibile che tutti i contratti stipulati prima del 12 gennaio 2020, data del primo report della National Health Commission China alla OMS, siano stati stipulati senza poter prevedere l’evenienza epidemica.

Dubbia potrebbe essere la sorte di quelli stipulati tra il 12 gennaio 2020 ed il 21 gennaio 2020, data della  prima comunicazione della OMS sull’epidemia. Ovviamente da tale data in poi l’eventualità di una pandemia (conclamata dalla OMS l’11 marzo) e delle sue immediate conseguenze è divenuta via via più prevedibile e ciò potrebbe impedire di invocare la esimente della Forza maggiore mancando l’elemento della imprevedibilità. Il che a maggior ragione vale anche per i contratti a venire.

 

IV ) Azioni di risarcimento danni contro la Cina

 

Con la conclamazione sua sponte dell’evento forza maggiore  quale scudo per le  sue imprese  il Governo cinese,  assumendo quello che viene definito il “controllo della narrazione “, ha immediatamente voluto sul piano politico  porre freno  al sospetto – serpeggiante nell’opinione pubblica mondiale e alimentato  incessantemente dall’amministrazione Trump – sull’origine  artificiale del virus  e sulle responsabilità di Pechino.

Questa mossa anticipatoria probabilmente ha  per altro verso  portato allo scoperto  la propensione a richieste di risarcimenti di danni nei confronti della Cina, danni difficilmente commensurabili.

Il think tank inglese “Henry Jackson Society “ (HJS) in un Report di aprile u. s.   Coronavirus compensation? Assessing China’s Potential Culpability and Avenues of Legal Response “ afferma che la gestione della malattia da parte del Governo cinese e la mancata comunicazione adeguata delle informazioni all’OMS hanno violato gli articoli 6 e 7 del Regolamento sanitario internazionale [IHR], cui aderisce anche la Cina.

Nel Rapporto  – prudentemente definito “accademico”  dato il tema scottante – si rinviene  una dettagliata ricostruzione cronologica degli avvenimenti che hanno portato alla Pandemia. Durissima la censura al Governo di non aver imparato nulla e utilizzato l’esperienza delle letali conseguenze dell’epidemia SARS del 2003. Tra le molteplici censure anche quella  di aver consentito l’esodo a 5 milioni di persone da Wuhan prima di proclamare il blocco del 23 gennaio 2020.

Inoltre;

-richiama uno studio dell’Università di Southampton secondo il quale se tre settimane prima fossero state introdotte severe misure di quarantena, la diffusione della malattia si sarebbe ridotta del 95% circa;

-prospetta  dieci diverse possibili vie legali per un’azione contro la Cina attraverso sedi giurisdizionali nazionali e internazionali: a partire dal ricorso alla Corte internazionale di giustizia; alla Corte permanente di arbitrato, ecc.

-è finora l’unico documento  che si addentra anche nella stima dei  potenziali danni , che potrebbero arrivare a $ 4 trilioni solo per le Nazioni del G7.  La richiesta del  Regno Unito si attesterebbe su $ 449 Miliardi ,  Stati Uniti su  $ 1.200 miliardi, Australia su $ 37 miliardi. Il rapporto a questo fine utilizza la spesa ufficialmente annunciata a partire dal 5 aprile 2020, spesa certamente maggiore perdurando la Pandemia.

 

La conclusione del Report sulla ineludibilità delle  richieste di danni al Governo cinese è assolutamente drastica : “If the World does not act in response to this breach of International law , that begs the question when it will”.

 

Schiere di avvocati e di law- firm, ad iniziare dagli Stati Uniti ma anche in altre parti del mondo (Canada, Australia, Gran Bretagna, India, Italia,..), hanno avviato approfondimenti sul  se e sul come poter procedere contro la Cina (class action) per la rifusione di danni materiali e sociali.

Sotto un diverso profilo si  tratterebbe anche di inquadrare eventuali responsabilità procedurali imputabili non solo alla Cina ma altresì alla OMS, dalla quale la stessa amministrazione Trump ha declinato in questi giorni la partecipazione.

Si tratta di un tema estremamente complesso. In Italia ne è stata fatta una prima analisi da un eminente giurista internazionale,  il Prof. Fabrizio Marrella, che ne ha individuati i differenti risvolti di diritto internazionale pubblico,  privato e processuale ed ha evidenziato le difficoltà del promuovere le azioni legali.

 

Uno Stato straniero in base alla dottrina dell’immunità sovrana, sviluppatasi nel diritto  consuetudinario  internazionale,  é  generalmente immune dalla giurisdizione dei tribunali di un altro Stato sovrano.  Par in parem non habet imperium:  uno Stato non può essere sottomesso alla giurisdizione di un altro Stato. Il rispetto del diritto consuetudinario internazionale si basa su ragioni giuridiche, politiche, diplomatiche e di reciprocità.

Progressivamente la dottrina è stata interpretata in senso sempre più restrittivo,  dato che i governi sono divenuti sempre più attivi nelle attività commerciali e sul piano internazionale hanno agito come soggetti privati.

Quindi si tende a mantenere  l’immunità giurisdizionale solo in relazione ai loro “atti pubblici” (jure imperii), ma non per i loro “atti privati”  (jure gestionis).

E’ orientato in questa direzione  il Foreign Sovereign Immunity  ACT – FSIA   adottato dagli Stati Uniti nel 1976. Analogo è in U.K. lo State Immunity Act del 1978.

 

Le prime azioni legali originano negli  Stati Uniti.

Ha iniziato nel mese di aprile lo Stato del Missouri davanti al Tribunale Federale: il Procuratore Generale repubblicano dello Stato ha denunciato  il Governo Cinese per  aver “mentito al mondo” sul pericolo e sulla natura  contagiosa del virus.

Immediata la sprezzante reazione da parte cinese affidata alla redazione del Global Times  (organo di stampa controllato dal PCC), che ha bollato l’iniziativa come  “farsa “ di impossibile riuscita, volta solo a distogliere l’attenzione dal fallimento delle misure americane e dal crollo del prezzo del petrolio. Paventando il rischio di discriminazioni contro i cinesi americani.

 

Iniziative analoghe  sono in gestazione  anche in altri Stati, come Nevada, California, Arizona, Tennessee, Texas…  Il Senatore repubblicano del Missouri ha presentato un disegno di legge “Justice for covid-19 victim Act”, che consentirebbe a qualsiasi cittadino americano l’azione diretta contro il   PCC per i danni da Covid-19.

 

I legali evidentemente credono di riuscire a trovare il modo per giungere ad un risarcimento dei danni ottenendo il blocco dei conti correnti cinesi e finanche dei beni del Partito Comunista al Governo. Questo poiché  in caso di esito favorevole delle azioni giudiziarie si presenterebbe poi l’ostacolo finale rappresentato dall’esecuzione forzata in Cina.

 

In Florida la law-firm Compton & Berman ha promosso una class action – cui aderiscono 10mila  istanti – per danni di oltre 6 trilioni di dollari, contro il Governo nazionale, la National Health Commission, il Governo della Provincia di Hubei, il Governo della città di Wuhan.

L’articolato del ricorso,  sviluppato in oltre 200 capitoli, ripercorre minuziosamente tutte le tappe della diffusione del virus, puntualizzando il relativo atteggiamento di parte cinese.

 Viene tra l’altro fornita una rappresentazione particolarmente grave, mai sopita,  sull’origine del virus: “Upon information and belief, the only two registered bio-weapons laboratories in the PRC are located in the City of Wuhan, and one of them, the National Biosafety Laboratory at the Wuhan Institute of Virology, is the only declared site in China capable of working with deadly viruses, and handles, according to various press accounts, covert military applications of viruses”.

L’affermazione è preoccupante  poiché,  se mai venisse riconosciuta l’origine “militare” di una ricerca di bioarma da parte  dell’Istituto di Wuhan,  si scivolerebbe anche  in una configurazione di fattispecie in violazione  della Convenzione sulla Proibizione delle  Armi Biologiche (Biological Weapons Convention – BWC) del 1972,  con ripercussioni di tutt’altro tipo facilmente intuibili.

 

In Italia sono da segnalare:

–  l’Hotel de La Poste, di Cortina D’Ampezzo, ha convenuto davanti al Tribunale di Belluno, richiedendo  i danni per la fuga dei turisti dall’albergo, il Ministero della Sanità cinese,  per non aver tempestivamente segnalato all’Oms lo stato del diffondersi del virus e dei suoi gravi effetti letali, fra novembre e dicembre 2019, e per non  aver predisposto provvedimenti di controllo sugli scali aeroportuali in partenza dalla Cina; – la onlus “Oneurop” vuole promuovere l’azione per il mancato rispetto del  regolamento sanitario internazionale, per arrivare a richiedere il  sequestro conservativo dei beni e delle attività riconducibili direttamente o indirettamente al Governo cinese;- il Codacons ha lanciato una campagna di preadesione ad una class action contro la Cina per la ritardata comunicazione e trattazione dei casi di contagio registrati.

 

Un’azione legale contro Il Governo o il Partito comunista cinese o contro Xi Jingping sembra avere scarse possibilità di successo  – come si va dibattendo anche negli Stati Uniti –  ma in presenza delle attuali turbolenze globali potrebbe   avere un  elevato valore simbolico, specie se la diffusione del virus non si arresterà prima delle elezioni di novembre negli Stati Uniti.

 

In definitiva,  dopo la Trade War e la War of Words si assiste e si assisterà nel futuro prossimo anche ad una guerra legale sino-statunitense.