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  Internet banking e riciclaggio di denaro sporco.

Secondo le più qualificate e molteplici fonti, viene spesso ripetuto che gli enormi profitti realizzati dalla criminalità organizzata, dall’estorsione all’usura, dal traffico internazionale di stupefacenti alla tratta degli esseri umani, dal traffico di armi alla corruzione e concussione nella Pubblica Amministrazione, vengono sovente “riciclati” anche e soprattutto attraverso la utilizzazione degli strumenti più sofisticati offerti dalla moderna tecnologia informatica, quale appunto “Internet banking”.

Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.), nato nel 1989, al quale aderiscono una trentina di Paesi, fra i quali l’Italia, fra le 40 ormai famose Raccomandazioni, rivolgendosi a tutte le Istituzioni Finanziarie, ha fra l’altro enunciato di:

  • Procedere all’identificazione del cliente in fase di allacciamento di una relazione d’affari sulla base di un documento in corso di validità (Racc. nr.10);
  • Prestare un’attenzione speciale ai rischi di riciclaggio insiti nelle nuove tecnologie, che possono favorire l’anonimato (Racc.nr.13).

Il nostro Paese, prima e meglio di altri, ha assecondato in pieno gli auspici del prefato Organismo internazionale, attraverso la Legge nr.197/91 “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” . Una serie di mirate normative emanate successivamente hanno meglio disciplinato alcune procedure operative ovvero ampliato la gamma dei soggetti economici e giuridici obbligati al rispetto di specifici adempimenti, l’ultima delle quali, in ordine di tempo, è stato il Decreto Legislativo nr.56 del 20 febbraio 2004 – Attuazione della direttiva nr.2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite – a mezzo del quale sono state aggiunte numerose figure professionali nella lotta al riciclaggio di denaro sporco (Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili).

La ripetuta Legge nr.197/91, con l’art.2, impone all’intera platea degli Intermediari abilitati, prima fra tutti le Banche, la completa e corretta identificazione del cliente che accende il rapporto, ovvero la registrazione delle operazioni poste in essere allorquando superino determinate soglie quantitative.

Ciò detto, se il rapporto con la clientela viene instaurato con la massima trasparenza e soprattutto nel rispetto del precetto normativo, non si comprende in alcun modo tanto allarmismo nell’uso dell’innovativo strumento offerto dalla moderna tecnologia. E’ noto infatti che il servizio di “Internet Banking”, consente la gestione on line di tutti i rapporti in essere con la propria banca, potendo operare in completa autonomia, stando comodamente a casa e senza recarsi materialmente allo sportello (verificare la disponibilità del conto, disporre bonifici trasferendo risorse anche ingenti da un continente all’altro, verificare l’esito di un proprio assegno ovvero l’andamento dei propri investimenti).

In altri termini, l’Istituzione finanziaria e la società civile in genere, non deve temere questo strumento tecnico, nella misura in cui, attraverso gli appositi Organi di controllo, riesce ad assicurare la necessaria trasparenza delle operazioni ed un’approfondita conoscenza della clientela, ivi compresa quella che effettua le operazioni senza recarsi al tradizionale sportello.

Ciò significa che, l’operazione posta in essere dal cliente dal salotto di casa - già identificato nel rispetto della norma all’atto dell’accensione del rapporto, ovvero conosciuto in modo adeguato dalla Banca - deve presentare caratteristiche coerenti al profilo soggettivo dello stesso cliente, salvo essere “segnalato” per operazione sospetta dalla stessa Banca in caso contrario.

Facciamo qualche esempio:

  1. disporre un bonifico a favore di altro soggetto allocato in un Paese Off Shore, o comunque non cooperativo, magari anche di importo ingente, in assenza di un’attività economica e/o una fattura passiva che lo giustifichi;
  2. effettuare transazioni recanti un importo cadauna appena al di sotto della soglia obbligatoria di registrazione in Archivio Unico Informatico (€.12.500,00);
  3. alimentare il proprio conto corrente con risorse non confacenti all’attività economica esercitata, ovvero dichiarata all’atto dell’accensione del rapporto;
  4. mostrare indisponibilità o comunque riluttanza a fornire chiarimenti, a fronte di specifiche richieste rivolte dalla Banca in ordine ad operazioni effettuate.

Sulla scorta di quanto detto, anche per esperienza vissuta direttamente nell’ambito dall’attività di controllo come Responsabile Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, posso tranquillamente affermare che il “Riciclaggio di denaro sporco” è direttamente proporzionale alla inosservanza delle norme ovvero alla inefficienza del sistema di vigilanza.

Posto che la “Rete Internet” rappresenta ormai la quotidianità del nostro essere, non possiamo temerla, ma utilizzarla nei suoi molteplici aspetti, intesi come business o tempo libero pur nel rispetto della legalità. Se conveniamo su queste premesse, per quanto abbastanza ovvie, forse dobbiamo rafforzare l’obbligo della corretta identificazione del cliente, facilitando l’introduzione di nuove procedure atte a migliorare la conoscenza del cliente (diffondendo per esempio l’elenco dei grandi latitanti, dei soggetti gia condannati per gravi delitti di associazione mafiosa), consentendo l’esecuzione di operazioni solo su rapporti accesi con metodo tradizionale “face-to face” e, non ultima, una maggiore collaborazione internazionale, soprattutto per la c.d. “Identificazione a distanza” della clientela.

Diversamente, cari Signori, e mi riferisco a coloro i quali sembrano tanto allarmati dall’Internet banking, significherebbe aver paura del progresso, delle nuove opportunità e del nostro stesso futuro.

Bisogna invece dare una decisa accelerazione alla cultura della legalità, che deve costituire il fine ultimo di un percorso formativo, all’interno del circuito finanziario e non solo, ove, anche commentando gravissime vicende di cronaca (casi Parmalat, Cirio, Enron etc.), bisogna comprendere il senso delle regole prima condivise e poi, speriamo non impunemente, gravemente violate.

Giovanni Falcone

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