Contratti
internazionali
Pagamenti
In tutti i contratti internazionali nei quali
il corrispettivo di un bene, servizio, opera
o facoltà sia stabilito in una somma
di denaro, il pagamento costituisce la controprestazione
del beneficiario.
Di esso, quattro sono gli elementi importanti:
tempo, modo, luogo e moneta.
Il commercio internazionale ha sviluppato metodi,
istituti e prassi tipici, dettati da queste
esigenze: il pagamento all'ordine pone in situazione
rischiosa l'acquirente; il pagamento dopo la
consegna (o ancora più quello dilazionato)
carica di rischi il venditore.
Le varie tecniche possono essere ricondotte
a tre tipologie fondamentali:
a) pagamento diretto dall'acquirente al
venditore;
b) accordi con i quali si incarica la banca
all'incasso;
c) crediti documentari bancari
Pagamento diretto dall'acquirente al
venditore
La forma più sicura per il venditore
(e meno per il compratore) è il pagamento
all'ordine che è tipico di un rapporto
contrattuale nuovo, dell'acquirente che deve
accettare le condizioni del venditore o di quest'ultimo
che ha scarsa fiducia nella solvibilità
futura dell'acquirente.
Più spesso il pagamento all'ordine rappresenta
una quota (minima) dell'intero valore della
fornitura.
Una variante è costituita dal pagamento
contro documenti o pagamento alla consegna (che
rappresenta la con testualità prima della
consegna), ed è spesso utilizzata quando
la vendita è sinallagmatica.
Se c'è maggior fiducia nella solvibilità,
si può adottare il pagamento a vista
in base al quale l'acquirente pagherà
quando riceverà i documenti rappresentativi
della merce.
Un'altra forma di pagamento utilizzata fa perno
sulla cambiale, che offre il vantaggio, per
il traente, di esser negoziabile ed astratta,
per il trattario, di consentirgli il pagamento
a una certa data (a meno che sia a vista).
La maggior parte degli ordinamenti riconoscono
anche le cambiali straniere, tuttavia la loro
disciplina può essere diversa: in Inghilterra
la cambiale straniera deve essere protestata,
mentre quella interna no; in Italia lo devono
essere ambedue.
Tuttavia in materia di titoli di credito esistono
due grandi famiglie giuridiche: quella che fa
capo al sistema anglo-americano (Bill of Exchange
Act 1882 e successive modificazioni) e quello
europeo-continentale, che ha accolto le Convenzioni
di diritto uniforme di Ginevra del 1930-31 (in
vigore in 19 Paesi Europei, compresa la Federazione
Russa, più Brasile, Giappone, ecc.),
che si differenziano marcatamente: per esempio
nel primo la cambiale non è titolo esecutivo.
Ciò costituisce un ostacolo al commercio
internazionale sotto l'aspetto del pagamento.
Questi nuovi strumenti dovrebbero affiancarsi
ai (e non sostituire i) rispettivi titoli nazionali
e - per il loro successo - dovrebbero altresì
far leva su nozioni e regole che, per rappresentare
un compromesso fra le varie tradizioni, dovrebbero
imporsi negli scambi internazionali. Sul punto
siamo però ben lontani da risultati concreti.
Accordi per l'incasso (collection agreements)
Ricordiamo (quasi sempre) l'intervento di una
banca, vuoi per la presentazione della cambiale,
vuoi per la consegna dei documenti di carico
all'accettazione o al pagamento della cambiale,
ecc.. Addirittura normalmente qui intervengono
più banche: quella del venditore (remitting
bank) e quella dell'acquirente (collecting
bank), che potrebbe essere anche una
filiale della prima, benché di solito
ne sia una corrispondente.
Qui i rischi possono derivare da imprecise o
incomplete istruzioni o da difficoltà
interpretative delle stesse, cui conseguono
diversità di regimi quanto alla responsabilità
delle varie banche.
Per ovviare a questi inconvenienti la CCI ha
proposto le Uniform Rules for Collection
tali regole si applicano soltanto se il contratto
vi fa riferimento; tuttavia sono entrate nella
prassi bancaria internazionale che ormai raramente
se ne discosta.