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Crediti documentari
La modalità più frequente di pagamento per vendite da piazza a piazza si ha attraverso la cosiddetta apertura di lettera di credito, che consiste in un ordine dato dall'acquirente ad una banca di pagare il venditore dietro presentazione da parte di quest'ultimo dei documenti di spedizione, in tal modo si realizza l'interesse del venditore che è sicuro di ottenere il pagamento e quello dell'acquirente che paga solo quanto la merce è già uscita dalla disponibilità del venditore ed a lui spedita.

Istituto tipico sviluppato dalla prassi internazionale, non ha ancora trovato sufficiente attenzione da parte dei legislatori nazionali: il Codice Civile italiano vi dedica un solo articolo, il 1530, intitolato "Pagamento contro documenti a mezzo di banca", che così recita:

- quanto il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto di presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi;

La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma di credito.

Ciò non ha impedito alla prassi di sviluppare regole assolutamente uniformi, grazie agli sforzi di mezzo secolo della CCI, il cui successo è testimoniato dall'adozione delle Norme e pratiche uniformi per i crediti documentari da parte delle banche e associazioni bancarie di 175 fra Stati e territori.

In esse il credito documentario (chiamato nello UCC statunitense "letters of credit" parag. 5-101) è così definito (art. 2):

Qualsiasi pattuizione …. in base alla quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinario):

i) è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine, oppure a pagare, od ad accettare tratte emesse dal beneficiario, o
ii) autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento o a pagare, accettare o negoziare tali tratte;

contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

L'impiego della banca emittente è "revocabile" se essa si riserva di annullarlo in qualsiasi momento, senza preavviso per il beneficiario (art. 9), "irrevocabile" se invece si impegna a mantenere fermo tale obbligo di pagare (art. 10).

La notizia dell'avvenuta apertura può pervenire al venditore direttamente dalla banca emittente, oppure, se questa non dispone di filiali nello Stato del primo, attraverso gli uffici di una seconda banca, situata preferibilmente nella stessa piazza del venditore.

Questa seconda banca, presso la quale il beneficiario potrà comodamente rimettere i documenti prescritti, potrà limitarsi a notificare semplicemente l'apertura, e sarà quindi chiamata "banca avvisante", oppure, se richiesta in tal senso dall'emittente, potrà spingere oltre il proprio coinvolgimento nella operazione, ed affiancare con un proprio, autonomo impegno, quello della banca emittente.

Ci si troverà allora dinanzi ad un credito documentario irrevocabile e confermato, il tipo di credito documentario che offre il venditore la maggiore sicurezza e che viene impiegato con più frequenza.


Vincenzo Porcasi

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