Crediti documentari
La modalità più frequente di pagamento
per vendite da piazza a piazza si ha attraverso
la cosiddetta apertura di lettera di credito,
che consiste in un ordine dato dall'acquirente
ad una banca di pagare il venditore dietro presentazione
da parte di quest'ultimo dei documenti di spedizione,
in tal modo si realizza l'interesse del venditore
che è sicuro di ottenere il pagamento
e quello dell'acquirente che paga solo quanto
la merce è già uscita dalla disponibilità
del venditore ed a lui spedita.
Istituto tipico sviluppato dalla prassi internazionale,
non ha ancora trovato sufficiente attenzione
da parte dei legislatori nazionali: il Codice
Civile italiano vi dedica un solo articolo,
il 1530, intitolato "Pagamento
contro documenti a mezzo di banca",
che così recita:
- quanto il pagamento del prezzo deve avvenire
a mezzo di una banca, il venditore non può
rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto
opposto dalla banca stessa e constatato all'atto
di presentazione dei documenti nelle forme stabilite
dagli usi;
La banca che ha confermato il credito al venditore
può opporgli solo le eccezioni derivanti
dall'incompletezza o irregolarità dei
documenti e quelle relative al rapporto di conferma
di credito.
Ciò non ha impedito alla prassi di
sviluppare regole assolutamente uniformi, grazie
agli sforzi di mezzo secolo della CCI, il cui
successo è testimoniato dall'adozione
delle Norme e pratiche uniformi per
i crediti documentari da parte delle
banche e associazioni bancarie di 175 fra Stati
e territori.
In esse il credito documentario (chiamato
nello UCC statunitense "letters of credit"
parag. 5-101) è così definito
(art. 2):
Qualsiasi pattuizione …. in base alla
quale una banca (banca emittente), operando
su richiesta e istruzioni di un cliente (ordinario):
i) è tenuta ad effettuare un pagamento
ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine,
oppure a pagare, od ad accettare tratte emesse
dal beneficiario, o
ii) autorizza altra banca ad effettuare tale
pagamento o a pagare, accettare o negoziare
tali tratte;
contro consegna dei documenti prescritti e
a condizione che siano osservati i termini e
le condizioni del credito.
L'impiego della banca emittente è "revocabile"
se essa si riserva di annullarlo in qualsiasi
momento, senza preavviso per il beneficiario
(art. 9), "irrevocabile" se invece
si impegna a mantenere fermo tale obbligo di
pagare (art. 10).
La notizia dell'avvenuta apertura può
pervenire al venditore direttamente dalla banca
emittente, oppure, se questa non dispone di
filiali nello Stato del primo, attraverso gli
uffici di una seconda banca, situata preferibilmente
nella stessa piazza del venditore.
Questa seconda banca, presso la quale il beneficiario
potrà comodamente rimettere i documenti
prescritti, potrà limitarsi a notificare
semplicemente l'apertura, e sarà quindi
chiamata "banca avvisante", oppure,
se richiesta in tal senso dall'emittente, potrà
spingere oltre il proprio coinvolgimento nella
operazione, ed affiancare con un proprio, autonomo
impegno, quello della banca emittente.
Ci si troverà allora dinanzi ad un credito
documentario irrevocabile e confermato, il tipo
di credito documentario che offre il venditore
la maggiore sicurezza e che viene impiegato
con più frequenza.
Vincenzo Porcasi
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