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LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI (ex D.lgs 231/2001) E LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA': INTEGRAZIONE POSSIBILE?

Lo scopo del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, è stato quello di regolamentare la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Le disposizioni in esso contenute si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica ma NON allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Degli ottantacinque articoli che compongono il decreto, quelli maggiormente interessanti ai fini della presente analisi sono tre.

L’articolo 5, “Responsabilità dell’ente”, delinea le responsabilità per le quali sono previste sanzioni nei successivi articoli dello stesso decreto:

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:


a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’articolo 6, “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente”, direttamente collegato con il precedente, tratteggia la casistica secondo cui l’ente non viene ritenuto responsabile per i reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).


2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Infine l’articolo 7, “Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente”:

 

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