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LA RESPONSABILITA'
DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
(ex D.lgs 231/2001) E LA CERTIFICAZIONE
DEI SISTEMI QUALITA': INTEGRAZIONE POSSIBILE?
Lo scopo del Decreto Legislativo
n. 231 dell’8 giugno 2001, “Disciplina
della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300”, è
stato quello di regolamentare la responsabilità
degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato.
Le disposizioni in esso contenute
si applicano agli enti forniti di personalità
giuridica e alle società e associazioni
anche prive di personalità giuridica
ma NON allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonché
agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale.
Degli ottantacinque articoli
che compongono il decreto, quelli maggiormente
interessanti ai fini della presente analisi
sono tre.
L’articolo 5, “Responsabilità
dell’ente”, delinea le
responsabilità per le quali sono
previste sanzioni nei successivi articoli
dello stesso decreto:
1. L'ente è responsabile per i reati
commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione dell'ente
o di una sua unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria e funzionale nonché
da persone che esercitano, anche di fatto,
la gestione e il controllo dello stesso;
b. da persone sottoposte alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti di cui
alla lettera a).
2. L'ente non risponde se
le persone indicate nel comma 1 hanno agito
nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
L’articolo 6, “Soggetti
in posizione apicale e modelli di organizzazione
dell'ente”, direttamente collegato
con il precedente, tratteggia la casistica
secondo cui l’ente non viene ritenuto
responsabile per i reati commessi da persone
che rivestono funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione:
1. Se il reato è stato
commesso dalle persone indicate nell'articolo
5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde
se prova che:
a. l'organo dirigente ha adottato
ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento
e l'osservanza dei modelli e di curare il
loro aggiornamento è stato affidato
a un organismo dell'ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo;
c. le persone hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i modelli di organizzazione
e di gestione;
d. non vi è stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte dell'organismo di cui alla
lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati
e al rischio di commissione dei reati, i modelli
di cui alla lettera a), del comma 1, devono
rispondere alle seguenti esigenze:
a. individuare le attività
nel cui ambito possono essere commessi reati;
b. prevedere specifici protocolli diretti
a programmare la formazione e l'attuazione
delle decisioni dell'ente in relazione ai
reati da prevenire;
c. individuare modalità di gestione
delle risorse finanziarie idonee ad impedire
la commissione dei reati;
d. prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell'organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e. introdurre un sistema disciplinare idoneo
a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
3. I modelli di organizzazione e di gestione
possono essere adottati, garantendo le esigenze
di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli
enti, comunicati al Ministero della giustizia
che, di concerto con i Ministeri competenti,
può formulare, entro trenta giorni, osservazioni
sulla idoneità dei modelli a prevenire
i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti
indicati nella lettera b), del comma 1, possono
essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
5. E' comunque disposta la confisca del profitto
che l'ente ha tratto dal reato, anche nella
forma per equivalente.
Infine l’articolo 7, “Soggetti
sottoposti all'altrui direzione e modelli di
organizzazione dell'ente”:
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