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1. Nel caso previsto dall'articolo
5, comma 1, lettera b), l'ente è
responsabile se la commissione del reato
è stata resa possibile dall'inosservanza
degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza
degli obblighi di direzione o vigilanza
se l'ente, prima della commissione del reato,
ha adottato ed efficacemente attuato un
modello di organizzazione, gestione e controllo
idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla
natura e alla dimensione dell'organizzazione
nonché al tipo di attività
svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento
dell'attività nel rispetto della
legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente
situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
a. una verifica periodica
e l'eventuale modifica dello stesso quando
sono scoperte significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività;
b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.
All’interno dei suddetti
articoli, si fa esplicito riferimento a
modelli di organizzazione e gestione idonei
a prevenire i reati presi in considerazione
dal decreto.
La domanda è se questi modelli organizzativi
e di gestione siano in qualche modo assimilabili
o quantomeno comparabili con i sistemi di
gestione i cui requisiti sono definiti all’interno
delle norme internazionali emesse dai comitati
ISO.
Nello specifico ci si chiede se i Sistemi
di Gestione per la Qualità, realizzati
nel rispetto dei requisiti stabiliti all’interno
della norma UNI EN ISO 9001:2000, trovino
in quest’ambito una nuova ed interessante
nonché decisamente più stringente
applicazione o se la terminologia usata
dal legislatore può ad una prima
e superficiale lettura trarre in inganno.
Può dunque un soggetto che ricade
nell’ambito di applicabilità
del decreto essere ragionevolmente certo
di non incorrere nelle sanzioni previste
perché in possesso di un SGQ certificato
da un organismo accreditato?
Per la verità i punti in comune tra
i “Modelli organizzativi” di
cui parla il decreto e i “Sistemi
di Gestione per la Qualità”
non sono pochi.
Vediamone alcuni.
• Entrambi si basano su un “approccio
per processi”, sul ruolo basilare
dell’Alta direzione e sul coinvolgimento
di tutto il personale;
• In ambedue i sistemi è necessario,
quando non obbligatorio, prevedere specifiche
procedure/protocolli che forniscano i riferimenti
operativi per tutto il personale interessato;
• L’adozione di un SGQ è
una scelta strategica che spetta al vertice
dell’organizzazione e lo stesso succede
per il sistema dei “Modelli”.
Per la verità, ad oggi, questo è
vero solo in parte. Se infatti in origine
vigeva un regime di facoltà di ricorso
al sistema dei “Modelli”, con
la Finanziaria 2005, articolo 1, comma 82,
si è giunti, in taluni casi all’obbligatorietà.
Nello specifico tutti gli enti e le società
che fruiscono di finanziamenti a carico
di bilanci pubblici o dell’Unione
europea devono dotarsi entro il 31 ottobre
2005 di specifiche misure organizzative
e di funzionamento idonee a prevenire il
rischio del compimento di illeciti nel loro
interesse o a loro vantaggio, nel rispetto
dei principi previsti dal D.lgs 231/2001.
D’altra parte l’obbligatorietà
del ricorso ad un modello di organizzazione
e gestione vige per alcune tipologie di
aziende (leggi imprese edili), anche nel
caso dei SGQ.
• I compiti che secondo la ISO 9001
l’Alta direzione deve affidare ad
un suo rappresentate designato, il cosiddetto
Rappresentante della Direzione, sono nel
sistema dei “Modelli” affidati
all’organismo di vigilanza.
Il legislatore dispone infatti che “il
compito di vigilare sul funzionamento dei
modelli e di curare il loro aggiornamento
è affidato ad un organismo dell’ente
dotato di autonomi poteri di iniziativa
e di controllo”.
• Laddove nei SGQ è necessario
procedere ad un’analisi dei processi
dell’organizzazione nella quale successivamente
implementare il sistema, per la realizzazione
del “Modello” va condotta una
mappatura delle aree a rischio nelle quali
si possono verificare fatti criminosi e
va, come immediata conseguenza, condotta
una precisa identificazione e valutazione
(Risk Assessment) dei rischi connessi con
le suddette aree o attività.
• Così come, a seguito dell’analisi
dei processi, si procede alla progettazione
ed all’implementazione di un SGQ che
garantisca il rispetto dei requisiti stabiliti
ed il controllo di tutte le criticità
rilevate alo stesso modo, nel sistema dei
“Modelli”, si procede alla progettazione
e alla realizzazione del sistema di controllo
a seguito dell’analisi dei rischi
precedentemente effettuata.
• In entrambi i casi poi è
presupposto essenziale valutare il sistema
di controllo eventualmente già esistente
all’interno dell’ente ed adeguarlo,
nell’ipotesi in cui non si rivelasse
idoneo, per contrastare efficacemente o
ridurre ad un livello accettabile i rischi
identificati.
• Entrambi i sistemi infine prevedono,
come già precedentemente accennato,
un organismo ed un sistema di “verifica/audit”
del rispetto dei requisiti (per il SGQ)
e un sistema ed un organismo di “vigilanza”
(per il sistema dei Modelli).
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