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1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

All’interno dei suddetti articoli, si fa esplicito riferimento a modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati presi in considerazione dal decreto.
La domanda è se questi modelli organizzativi e di gestione siano in qualche modo assimilabili o quantomeno comparabili con i sistemi di gestione i cui requisiti sono definiti all’interno delle norme internazionali emesse dai comitati ISO.
Nello specifico ci si chiede se i Sistemi di Gestione per la Qualità, realizzati nel rispetto dei requisiti stabiliti all’interno della norma UNI EN ISO 9001:2000, trovino in quest’ambito una nuova ed interessante nonché decisamente più stringente applicazione o se la terminologia usata dal legislatore può ad una prima e superficiale lettura trarre in inganno.
Può dunque un soggetto che ricade nell’ambito di applicabilità del decreto essere ragionevolmente certo di non incorrere nelle sanzioni previste perché in possesso di un SGQ certificato da un organismo accreditato?
Per la verità i punti in comune tra i “Modelli organizzativi” di cui parla il decreto e i “Sistemi di Gestione per la Qualità” non sono pochi.
Vediamone alcuni.

• Entrambi si basano su un “approccio per processi”, sul ruolo basilare dell’Alta direzione e sul coinvolgimento di tutto il personale;

• In ambedue i sistemi è necessario, quando non obbligatorio, prevedere specifiche procedure/protocolli che forniscano i riferimenti operativi per tutto il personale interessato;

• L’adozione di un SGQ è una scelta strategica che spetta al vertice dell’organizzazione e lo stesso succede per il sistema dei “Modelli”.
Per la verità, ad oggi, questo è vero solo in parte. Se infatti in origine vigeva un regime di facoltà di ricorso al sistema dei “Modelli”, con la Finanziaria 2005, articolo 1, comma 82, si è giunti, in taluni casi all’obbligatorietà. Nello specifico tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal D.lgs 231/2001.
D’altra parte l’obbligatorietà del ricorso ad un modello di organizzazione e gestione vige per alcune tipologie di aziende (leggi imprese edili), anche nel caso dei SGQ.

• I compiti che secondo la ISO 9001 l’Alta direzione deve affidare ad un suo rappresentate designato, il cosiddetto Rappresentante della Direzione, sono nel sistema dei “Modelli” affidati all’organismo di vigilanza.
Il legislatore dispone infatti che “il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli e di curare il loro aggiornamento è affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

• Laddove nei SGQ è necessario procedere ad un’analisi dei processi dell’organizzazione nella quale successivamente implementare il sistema, per la realizzazione del “Modello” va condotta una mappatura delle aree a rischio nelle quali si possono verificare fatti criminosi e va, come immediata conseguenza, condotta una precisa identificazione e valutazione (Risk Assessment) dei rischi connessi con le suddette aree o attività.

• Così come, a seguito dell’analisi dei processi, si procede alla progettazione ed all’implementazione di un SGQ che garantisca il rispetto dei requisiti stabiliti ed il controllo di tutte le criticità rilevate alo stesso modo, nel sistema dei “Modelli”, si procede alla progettazione e alla realizzazione del sistema di controllo a seguito dell’analisi dei rischi precedentemente effettuata.

• In entrambi i casi poi è presupposto essenziale valutare il sistema di controllo eventualmente già esistente all’interno dell’ente ed adeguarlo, nell’ipotesi in cui non si rivelasse idoneo, per contrastare efficacemente o ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

• Entrambi i sistemi infine prevedono, come già precedentemente accennato, un organismo ed un sistema di “verifica/audit” del rispetto dei requisiti (per il SGQ) e un sistema ed un organismo di “vigilanza” (per il sistema dei Modelli).

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