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È utile ribadire che, analogamente a quanto avviene per la realizzazione delle normative internazionali tipo ISO alla cui stesura partecipano tutte le parti economico/sociali interessate, i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs 231/2001, possono essere adottati sulla base di appositi “codici di comportamento” redatti dalle associazioni “rappresentative di categoria” e successivamente comunicati al Ministero della Giustizia che può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli stessi a prevenire i reati.

A partire dalla data di pubblicazione del decreto, sono stati redatti diversi disciplinari fornenti le linee guida utili alla realizzazione di Sistemi di Gestione per prevenire reati a cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti coinvolti.
Se non tutte le linee guida sono costruite sul modello della normativa ISO, esistono a tutt’oggi diversi disciplinari che, al contrario, ricalcano più o meno fedelmente lo schema della UNI EN ISO 9001:2000.

In particolare si segnala il disciplinare dell’ASSTRA (Associazione Trasporti) nell’introduzione del quale si afferma che: «Il presente disciplinare è stato predisposto secondo lo schema della normativa UNI EN ISO 9001:2000 e tende, nei limiti consentiti della diversa materia di cui tratta, a mantenere la stessa struttura e gli stessi contenuti.»

Immediatamente dopo vengono esplicitati i motivi di questa precisa scelta:

1. Offrire agli enti di certificazione, chiamati a valutare l’aderenza dei modelli applicati al presente disciplinare, un riferimento metodologico collaudato e consolidato con precisi standard di riferimento;

2. Rendere compatibile l’approccio tra la certificazione qualità e quello per la certificazione di aderenza al presente disciplinare, per tutte quelle imprese che avessero già intrapreso percorsi certificativi UNI ISO. Si tratta infatti in ambedue i casi di agire sui processi, le attività e le procedure di cui si compone il modello organizzativo gestionale di impresa;

3. Facilitare l’evoluzione verso modelli che si riferiscano alla normativa UNI ISO per quelle realtà di impresa che non avessero ancora intrapreso questa strada.

Un altro esempio, meno diretto ma che comunque va nella stessa direzione, viene dal Codice di comportamento delle imprese di costruzioni.
Al punto 12.1 del suddetto documento si dispone che:"Gli enti dotati di sistema di qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9000 (Vision 2000) da un organismo di certificazione abilitato non sono tenuti all’adempimento previsto dal punto 7 (e cioè all’adozione di un sistema di controllo preventivo articolato in specifici protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire) soltanto se il sistema certificato comprende i processi organizzativi riferiti a tutte le attività indicate nel documento (di individuazione delle attività e dei fattori di rischio) di cui al punto 6.3".

Lo stesso Codice continua al punto 12.2: "Se il sistema certificato comprende solo alcuni dei processi organizzativi interessati o delle attività a rischio, l’ente provvede a redigere i protocolli mancanti ovvero ad integrare il sistema di qualità".

È probabile, ma è solo un’ipotesi, che la scelta dell’ANCE di considerare il SGQ come un sistema di controllo efficace anche ai fini della responsabilità amministrativa, sia dovuta all’obbligatorietà delle imprese edili di possedere un Sistema Qualità certificato al fine di ottenere l’attestazione SOA. È stato forse ritenuto troppo oneroso nonché inutile costringere tali imprese a progettare, implementare e mantenere attivo un secondo sistema di gestione “parallelo” al primo.

Ultimo elemento in comune ai due sistemi, la Certificazione. Così come avviene per i Sistemi di Gestione per la Qualità infatti, esistono organismi quali il R.I.N.A. che, su richiesta, procedono al rilascio del certificato di conformità ad uno dei documenti/disciplinari di riferimento per la realizzazione di Sistemi di Gestione per prevenire i reati cui consegue la Responsabilità Amministrativa degli enti collettivi (SGRA).

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