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Abbiamo fin qui esaminato gli elementi che accomunano i due sistemi. Analizziamo ora brevemente gli elementi discriminanti.

• Se tra le prerogative dell’alta direzione nei SGQ c’è anche quella di promuovere all’interno dell’organizzazione la politica della qualità e l’attenzione nei confronti del cliente, nel sistema dei “Modelli” c’è quella di promuovere la cultura dell’etica professionale e della responsabilità dell’individuo, assicurando comunque in entrambi i casi un efficace ed adeguato scambio di informazioni tra i vari livelli dell’organizzazione.

• Se il SGQ è quindi tutto orientato alla qualità del prodotto/servizio e cioè in sostanza alla soddisfazione del cliente, il sistema dei “Modelli” è invece volto a fornire la ragionevole certezza che attraverso la sua applicazione sarà possibile evitare la comminazione di sanzioni in alcuni casi decisamente pesanti.

• Se il SGQ non serve dunque a prevenire rischi se non nel senso più ampio del termine (considerando come rischio la perdita di un cliente o di immagine da parte dell’azienda o nei casi più estremi di una parte consistente del proprio mercato), il sistema dei “Modelli” riveste invece proprio questa funzione (avvicinandosi in tal senso, mutatis mutandis, ad un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro realizzato secondo i requisiti stabiliti nella specifica OH&SAS 18001:1999).

• Se per la conduzione di audit volti a valutare la conformità del SGQ alla normativa di riferimento esistono delle modalità e dei criteri operativi universalmente accettati, questo non avviene per il sistema “Modelli”. Dovrà essere l’organismo di vigilanza preposto ad organizzarsi come meglio crede, potendo peraltro, come già precedentemente accennato, fare affidamento su tecniche di auditing ampiamente sperimentate in ambito ISO.

• Se, infine, la normativa sulla qualità è applicabile ad organizzazioni di qualsiasi natura e dimensione, il sistema dei Modelli è limitato nella sua applicazione dallo stesso D.lgs 231/2001, che non prevede l’applicazione delle disposizioni in esso contenute ad organismi quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 

In conclusione, al di là degli elementi peculiari e distintivi dei due sistemi che sembrano tuttavia non ostare all’integrazione tra un Sistema di Gestione per la Qualità ed un sistema dei “Modelli”, si può con ragionevole certezza affermare che, laddove vi sia un SGQ sufficientemente ampio e articolato questo possa, attraverso le opportune e necessarie integrazioni e senza che vi sia necessità di creare un sistema parallelo e alternativo, garantire l’affidabilità dei controlli da esperire.
Se peraltro ciò è vero per le imprese di costruzione come, in parte, anche per quelle di trasporti non si vede perché non debba esserlo per tutti gli altri soggetti ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo.


Emanuele Calogero

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