Abbiamo fin qui esaminato
gli elementi che accomunano i due sistemi.
Analizziamo ora brevemente gli elementi
discriminanti.
• Se tra le prerogative
dell’alta direzione nei SGQ c’è
anche quella di promuovere all’interno
dell’organizzazione la politica
della qualità e l’attenzione
nei confronti del cliente, nel sistema
dei “Modelli” c’è
quella di promuovere la cultura dell’etica
professionale e della responsabilità
dell’individuo, assicurando comunque
in entrambi i casi un efficace ed adeguato
scambio di informazioni tra i vari livelli
dell’organizzazione.
• Se il SGQ è quindi tutto
orientato alla qualità del prodotto/servizio
e cioè in sostanza alla soddisfazione
del cliente, il sistema dei “Modelli”
è invece volto a fornire la ragionevole
certezza che attraverso la sua applicazione
sarà possibile evitare la comminazione
di sanzioni in alcuni casi decisamente
pesanti.
• Se il SGQ non serve dunque a prevenire
rischi se non nel senso più ampio
del termine (considerando come rischio
la perdita di un cliente o di immagine
da parte dell’azienda o nei casi
più estremi di una parte consistente
del proprio mercato), il sistema dei “Modelli”
riveste invece proprio questa funzione
(avvicinandosi in tal senso, mutatis mutandis,
ad un Sistema di Gestione per la Salute
e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro realizzato
secondo i requisiti stabiliti nella specifica
OH&SAS 18001:1999).
• Se per la conduzione di audit
volti a valutare la conformità
del SGQ alla normativa di riferimento
esistono delle modalità e dei criteri
operativi universalmente accettati, questo
non avviene per il sistema “Modelli”.
Dovrà essere l’organismo
di vigilanza preposto ad organizzarsi
come meglio crede, potendo peraltro, come
già precedentemente accennato,
fare affidamento su tecniche di auditing
ampiamente sperimentate in ambito ISO.
• Se, infine, la normativa sulla
qualità è applicabile ad
organizzazioni di qualsiasi natura e dimensione,
il sistema dei Modelli è limitato
nella sua applicazione dallo stesso D.lgs
231/2001, che non prevede l’applicazione
delle disposizioni in esso contenute ad
organismi quali lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici
non economici nonché gli enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
In conclusione, al di là
degli elementi peculiari e distintivi dei
due sistemi che sembrano tuttavia non ostare
all’integrazione tra un Sistema di
Gestione per la Qualità ed un sistema
dei “Modelli”, si può
con ragionevole certezza affermare che,
laddove vi sia un SGQ sufficientemente ampio
e articolato questo possa, attraverso le
opportune e necessarie integrazioni e senza
che vi sia necessità di creare un
sistema parallelo e alternativo, garantire
l’affidabilità dei controlli
da esperire.
Se peraltro ciò è vero per
le imprese di costruzione come, in parte,
anche per quelle di trasporti non si vede
perché non debba esserlo per tutti
gli altri soggetti ricadenti nell’ambito
di applicazione del decreto legislativo.
Emanuele Calogero
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