Dalla tesi di Aurora Nacu
inviata via mail il 17/03/2005
L’ACCORDO “BASEL 2”
E IL SISTEMA BANCARIO RUMENO
1. Basilea II
Nel
2001 mentre a livello Europeo si cercava la
via per una sempre maggiore integrazione del
mercato bancario europeo, visto anche l’approssimarsi
dell’arrivo dell’Euro nel portafoglio
reale del cittadino europeo, a livello di regolamentazione
internazionale1
si procedeva verso un perfezio-namento dell’accordo
del 1988 sui requisiti patrimoniali minimi delle
banche, conosciuto sotto il nome di “Basilea
I”, con la pubblicazione all’ inizio
dell’anno da parte del Comitato di Basilea
di “The New Basel Capital Accord”,
documento di consultazione che si proponeva
di cambiare le re-gole della gestione dell’attività
bancaria, mettendo al centro di esse i controllo
del rischio. L’obiettivo allora era di
arrivare alla firma di un nuovo accordo entro
il 2003 con probabile sua rea-le applicazione
entro il 2006. Alla fine i tempi sono stati
più lunghi e la firma è slittata
a metà del 2004.
Il nuovo accordo si articola in tre parti che
definiscono: la prima parte descrive i requisiti
minimi del capitale, la seconda definisce il
ruolo della vigilanza e la terza si occupa della
disciplina di mercato. Nella prima parte nella
quale appunto vengono esplicate le varie modalità
di calcolo dell’indice di rischio, individuando
tre tipologie di rischi da considerare (di mercato,
operazionale, di credito) allo scopo di arrivare
ad una corrispondenza tra il capitale e i rischi
assunti. La seconda parte dell’accordo
è dedicata alla definizione dei ruoli
assunti dagli organismi di vigilanza, in primis
le banche centrali, che sono quelli di intervenire
sui contenuti minimi di capitale, incentivare
una gestione attiva del capitale e valutare
la gestione ed il controllo dei rischi assunti;
nel fare ciò alle banche centrali viene
lasciata maggior discrezionalità, potendo
esse determinare alcuni indici di ri-ferimento
per ciascuna banca a posteriori e non più
a priori. Nella terza parte, ci si sofferma
sull’importanza dell’informazione
e della trasparenza che il sistema bancario
deve assicurare alla propria clientela.
Dei tre punti sopra indicati quello che implica
un maggior lavoro di adeguamento per i vari
sistemi bancari è il primo. Infatti nella
prima parte c’è un attento lavoro
di definizione delle meto-dologie di calcole
dei requisiti minimi del capitale con riferimento
a: il rischio di mercato (sostan-zialmente invariato
rispetto al Basilea I), il rischio operativo
(nuovo rischio) e il rischio di credito. Per
il calcolo di quest’ultimo sono definite
articolate opzioni regolamentari, infatti ogni
banca può scegliere tra “approccio
standard” e “approccio basato sui
raiting interni” che può essere
di “base” o “avanzato”.
In base alla scelta che ciascuna banca fa nell’utilizzo
dell’uno o dell’altro approccio
questo avrà conseguenze sulla determinazione
del rating di rischio della banca in questione.
L’approccio standard mostra un tipo di
lavoro simile al passato (Basilea I) con l’accantonamento
fisso del 8%, ma prevede una ponderazione diversa
da fare in caso di aziende che hanno dei rating
esterni.
Per quanto riguarda l’approccio basato
sui rating interni la definizione atta dal Dott,
Torriero (ABI) aiuta nel percorso di comprensione
della materia: “Insieme strutturato e
documentabile di metodologie e processi organizzativi
che permettano la classificazione su scale ordinale
del merito di credito di un soggetto e che quindi
consentono la ripartizione di tutta la clientela
in classi diffe-renziate di rischiosità,
a cui corrispondono cioè diverse probabilità
di insolvenza”. Questo nuovo approccio
rappresenta la vera novità è implica
la determinazione del rating di un’azienda
richieden-te credito in base ad una valutazione
relativa alla storia creditizia dell’impresa
e ad altri parametri come la liquidità
o redditività.
Gli effetti di questo nuovo approccio sono
al vaglio a livello di sistema bancario europeo
che indica alcuni punti di riflessione come
la discrepanza a livello di vantaggio competitivo
tra banche che adottano un approccio oppure
un altro e la probabilità di una flessione
del credito destinato alle PMI a causa del loro
indice di rischio che sarebbe piuttosto alto.
Detto ciò in breve è importante
sottolineare che l’adeguamento dei sistemi
bancari europei al “Basel II” fa
parte dell’acquis communautaire che i
paesi che vogliano aderire all’Unione
Europea dovrebbero rispettare. A questo punto
un interrogativo è lecito, se nei paesi
con sistemi molto più stabili dell’Unione
sono stati individuati degli effetti negativi,
quali sono gli effetti che questo ac-cordo potrebbe
avere su un sistema non ancora completamente
consolidato, come ad esempio quello rumeno?
1Questo tipo
di regolamentazione del sistema bancario, viene
indicata anche sotto la dicitura di “soft
law” - Vedi: CONCETTA BRESCI MORRA, Le
fonti del diritto finanziario in Europa e il
ruolo della autoregolamentazione, Ente per gli
Studi Monetari, Bancari e Finanziari Luigi Einaudi,
Quaderni di ricerche nr. 44