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Dalla tesi di Aurora Nacu inviata via mail il 17/03/2005

L’ACCORDO “BASEL 2” E IL SISTEMA BANCARIO RUMENO

1. Basilea II

Nel 2001 mentre a livello Europeo si cercava la via per una sempre maggiore integrazione del mercato bancario europeo, visto anche l’approssimarsi dell’arrivo dell’Euro nel portafoglio reale del cittadino europeo, a livello di regolamentazione internazionale1 si procedeva verso un perfezio-namento dell’accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali minimi delle banche, conosciuto sotto il nome di “Basilea I”, con la pubblicazione all’ inizio dell’anno da parte del Comitato di Basilea di “The New Basel Capital Accord”, documento di consultazione che si proponeva di cambiare le re-gole della gestione dell’attività bancaria, mettendo al centro di esse i controllo del rischio. L’obiettivo allora era di arrivare alla firma di un nuovo accordo entro il 2003 con probabile sua rea-le applicazione entro il 2006. Alla fine i tempi sono stati più lunghi e la firma è slittata a metà del 2004.

Il nuovo accordo si articola in tre parti che definiscono: la prima parte descrive i requisiti minimi del capitale, la seconda definisce il ruolo della vigilanza e la terza si occupa della disciplina di mercato. Nella prima parte nella quale appunto vengono esplicate le varie modalità di calcolo dell’indice di rischio, individuando tre tipologie di rischi da considerare (di mercato, operazionale, di credito) allo scopo di arrivare ad una corrispondenza tra il capitale e i rischi assunti. La seconda parte dell’accordo è dedicata alla definizione dei ruoli assunti dagli organismi di vigilanza, in primis le banche centrali, che sono quelli di intervenire sui contenuti minimi di capitale, incentivare una gestione attiva del capitale e valutare la gestione ed il controllo dei rischi assunti; nel fare ciò alle banche centrali viene lasciata maggior discrezionalità, potendo esse determinare alcuni indici di ri-ferimento per ciascuna banca a posteriori e non più a priori. Nella terza parte, ci si sofferma sull’importanza dell’informazione e della trasparenza che il sistema bancario deve assicurare alla propria clientela.

Dei tre punti sopra indicati quello che implica un maggior lavoro di adeguamento per i vari sistemi bancari è il primo. Infatti nella prima parte c’è un attento lavoro di definizione delle meto-dologie di calcole dei requisiti minimi del capitale con riferimento a: il rischio di mercato (sostan-zialmente invariato rispetto al Basilea I), il rischio operativo (nuovo rischio) e il rischio di credito. Per il calcolo di quest’ultimo sono definite articolate opzioni regolamentari, infatti ogni banca può scegliere tra “approccio standard” e “approccio basato sui raiting interni” che può essere di “base” o “avanzato”. In base alla scelta che ciascuna banca fa nell’utilizzo dell’uno o dell’altro approccio questo avrà conseguenze sulla determinazione del rating di rischio della banca in questione.

L’approccio standard mostra un tipo di lavoro simile al passato (Basilea I) con l’accantonamento fisso del 8%, ma prevede una ponderazione diversa da fare in caso di aziende che hanno dei rating esterni.

Per quanto riguarda l’approccio basato sui rating interni la definizione atta dal Dott, Torriero (ABI) aiuta nel percorso di comprensione della materia: “Insieme strutturato e documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettano la classificazione su scale ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi diffe-renziate di rischiosità, a cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza”. Questo nuovo approccio rappresenta la vera novità è implica la determinazione del rating di un’azienda richieden-te credito in base ad una valutazione relativa alla storia creditizia dell’impresa e ad altri parametri come la liquidità o redditività.

Gli effetti di questo nuovo approccio sono al vaglio a livello di sistema bancario europeo che indica alcuni punti di riflessione come la discrepanza a livello di vantaggio competitivo tra banche che adottano un approccio oppure un altro e la probabilità di una flessione del credito destinato alle PMI a causa del loro indice di rischio che sarebbe piuttosto alto.

Detto ciò in breve è importante sottolineare che l’adeguamento dei sistemi bancari europei al “Basel II” fa parte dell’acquis communautaire che i paesi che vogliano aderire all’Unione Europea dovrebbero rispettare. A questo punto un interrogativo è lecito, se nei paesi con sistemi molto più stabili dell’Unione sono stati individuati degli effetti negativi, quali sono gli effetti che questo ac-cordo potrebbe avere su un sistema non ancora completamente consolidato, come ad esempio quello rumeno?


1Questo tipo di regolamentazione del sistema bancario, viene indicata anche sotto la dicitura di “soft law” - Vedi: CONCETTA BRESCI MORRA, Le fonti del diritto finanziario in Europa e il ruolo della autoregolamentazione, Ente per gli Studi Monetari, Bancari e Finanziari Luigi Einaudi, Quaderni di ricerche nr. 44

 

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