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4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

Art. 4.
Risorse umane e dotazioni strumentali
1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27/12/2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.
3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. (…)


BIBLIOGRAFIA WEB

www.BusinessIntelligente.it
www.cameradicommercio.it
www.eni.it
www.europa.eu.int
www.europarl.eu
www.governo.it
www.ice.gov.it
www.iraqitalia.it
www.osservatorioiraq.it
www.parlamento.it
www.rebuild-iraq-expo.com
www.stelnet.com/businessintelligente
www.studiperlapace.it
www.ue.int
www.un.org

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