4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo
24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e dalla disciplina in materia di spese
in economia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
si applicano a tutti gli enti esecutori degli
interventi previsti dal presente decreto. Quando
tali enti sono soggetti privati è necessaria
la presentazione di idonea garanzia fideiussoria
bancaria.
6. Per le attività di soccorso e di intervento
umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce
rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il
diritto alla conservazione del posto di lavoro
per un impegno non superiore a novanta giorni
annui anche non continuativi, che il datore
di lavoro è tenuto a consentire. In virtù
dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta
e corrisposta, a titolo di mancato guadagno
giornaliero, una somma non superiore a euro
103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri
assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate
dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
potrà avvenire previa apposita richiesta
alla Croce rossa italiana da presentarsi entro
e non oltre un anno dal termine della missione
di cui al presente Capo.
Art. 4.
Risorse umane e dotazioni strumentali
1. Il Ministero degli affari esteri è
autorizzato ad affidare incarichi temporanei
di consulenza anche ad enti e organismi di diritto
privato o pubblico specializzati ed a stipulare
contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalità
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34,
comma 13, della legge 27/12/2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri è
autorizzato, per la durata degli interventi
di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale
proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in
posizione di comando oppure reclutato a seguito
delle procedure di mobilità di cui all'articolo
30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri è
autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione
dei locali e delle necessarie dotazioni materiali
e strumentali per assicurare la realizzazione
delle attività di cui al comma 1, con
le procedure previste dall'articolo 3, comma
3.
3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica
le misure volte ad agevolare l'intervento di
organizzazioni non governative che intendano
operare in Iraq per fini umanitari. (…)
BIBLIOGRAFIA WEB
www.BusinessIntelligente.it
www.cameradicommercio.it
www.eni.it
www.europa.eu.int
www.europarl.eu
www.governo.it
www.ice.gov.it
www.iraqitalia.it
www.osservatorioiraq.it
www.parlamento.it
www.rebuild-iraq-expo.com
www.stelnet.com/businessintelligente
www.studiperlapace.it
www.ue.int
www.un.org