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Il programma si svolge come segue:

In Italia:
1) Networking: le aziende, anche riunite in associazioni o consorzi o agenzie di sviluppo, disposte a entrare nel programma, devono manifestare il loro interesse inviando uno o più profili di cooperazione;
2) Condivisione risorse: ogni partner del network dovrà rendere disponibili risorse umane, tecnologiche, finanziarie, in proporzione ai progetti nei quali desidera partecipare;
3) Repertorio Referenziato Risorse: "Skillbank Italia-Iraq", cioè una banca dati di aziende, esperti, tecnologie, professionalità risorse, tutte caratterizzate dalla rapida operatività in Iraq sarà messa a disposizione delle autorità appaltanti e dei main contractors;
4) Una organizzazione ad hoc, fondata su convenzioni con i partner validati da Iraqitalia, fornirà in Italia a condizioni favorevoli per le aziende associate Iraqitalia, un quadro completo di servizi di supporto come ad esempio: la partecipazione alle gare, lo sviluppo dei nuovi progetti, la selezione delle migliori soluzioni logistiche, la assistenza per le operazioni di commercio internazionale, la creazione di consorzi export.

In Iraq:
1) Il programma di sviluppo locale delle attività produttive in Partnership Pubblico Privata si avvantaggia delle attività già poste in essere da parte della CPA South di Bassora (una suddivisione della Coalizione) ed è posto in diretta interazione col progetto Iraqitalia fin dalle sue primissime fasi. In Iraq, la CPA South e' fisicamente a Bassora, ma copre la Regione Sud con le sue quattro province Basra, Muthanna, Dhi Qar (la cui capitale è Nasirya) e Maysan.
2) I Business Centres, in collaborazione con le Camere di Commercio, saranno punto di snodo di informazioni per gli imprenditori esistenti e per i futuri imprenditori, "detonatori" dello sviluppo economico e del settore privato, che forniranno servizi alle imprese quali formazione, creazione di impresa, pubblicità, e-commerce, informazioni finanziarie legali e fiscali, creeranno incubatori e cluster di imprese, favoriranno lo scambio di informazioni per il business matchmaking, saranno entry-point per i futuri investitori, favoriranno scambi di missioni settoriali, etc.

Attualmente sono 22.000 le aziende italiane innovative che ricevono notizie di Iraqitalia attraverso varie newsletters, come www.BusinessIntelligente.it, www.rebuild-iraq-expo.com e quelle delle Camere di Commercio delle città italiane.

3.4. ESTRATTI DA "LEGGE 1 AGOSTO 2003 N. 219"

Legge 1 Agosto 2003, n. 219
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2003

Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e interventi per calamità all'estero
Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonchécon le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.
(…)
Art. 3.
Regime degli interventi
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonchè all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

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