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Come si può notare, il disposto normativo, non definisce praticamente e nel dettaglio cosa sono e come tali modelli debbano essere strutturati (fosse anche dal solo punto di vista documentale). Il legislatore ha evidentemente preferito fornire i soli principi sulla base dei quali ogni Ente può progettare e costruire il proprio modello (ma potremmo anche definirlo sistema) di organizzazione e gestione a seconda delle specifiche esigenze e caratteristiche.
È peraltro vero che è lo stesso decreto in qualche modo a "consigliare" o quanto meno prevedere che il modello/sistema possa essere costruito sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e successivamente comunicati al Ministero della Giustizia.
È importante in questa sede sottolineare come una parte di tali codici o disciplinari sono stati redatti tenendo presenti i principi e la struttura di standard internazionali, prevalentemente di ambito ISO, ampiamente collaudati dal tempo e dall'esperienza. Tali disciplinari cioè, sono stati realizzati sulla falsariga di norme internazionali quali la UNI EN ISO 9001:2000 in base ad una precisa scelta dovuta a fattori diversi quali:

  • le similitudini che, pur considerando la diversità di obiettivi e orientamenti, si possono riscontrare tra il modelli di gestione e organizzazione e i sistemi di gestione modello ISO1;
  • la ormai piuttosto ampia diffusione dei Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza, ecc.) nel mondo produttivo italiano e quindi la familiarità delle imprese con tali metodologie gestionali;
  • la possibilità di integrare il modello/sistema con altri sistemi di gestione eventualmente presenti in azienda evitando in tal modo di creare un sistema "parallelo" che diventerebbe troppo oneroso da gestire se a sé stante;
  • la possibilità di usufruire di riferimenti metodologici collaudati e consolidati per quanto riguarda, ad esempio, la conduzione di audit interni.

C'è infine il vantaggio di rendere compatibile l'approccio tra la certificazione qualità e quello per la certificazione di un modello/sistema di organizzazione e gestione per la responsabilità amministrativa rendendo più semplice e snello l'iter sia per l'azienda sia per gli enti di certificazione.
Quello della certificazione del modello/sistema è, a tutt'oggi, una possibilità che viene data alle aziende che abbiano implementato un tale sistema.
Naturalmente tale attestato non offre garanzie assolute in merito alla completa aderenza al dettato normativo e al rispetto dei requisiti cogenti del modello/sistema, ma sicuramente fornisce all'impresa la ragionevole certezza che tale modello/sistema possa per così dire "funzionare" e d'altra parte offre risvolti positivi sull'immagine pubblica dell'impresa.
Tra gli altri benefici che si possono ascrivere alla certificazione sicuramente vi sono:

  • la possibilità di attestare, in sede giudiziaria, l'esistenza e il reale funzionamento del modello/sistema;
  • la possibilità di dimostrare, in sede di procedimento giudiziario, la volontà del vertice aziendale di impegnarsi per prevenire i reati all'interno dell'organizzazione;
  • la possibilità di tutelarsi contro possibili sanzioni cautelari fornendo al giudice competente con tempestività e precisione, in quanto continuamente disponibile ed aggiornata, tutta la documentazione necessaria.

Come si è detto dunque, la certificazione è una possibilità e non un obbligo, così come non è un obbligo, è bene ricordarlo, adottare un modello/sistema di organizzazione e gestione. Con una fondamentale differenza però: la mancata adozione del modello/sistema espone l'Ente alla responsabilità amministrativa impedendogli di beneficiare dell'esimente (cioè di non incorrere nelle sanzioni previste dal decreto legislativo in caso di illecito).
In altre parole, se in caso di procedimento giudiziario il non avere un modello/sistema certificato di fatto non comporta nulla, altrettanto non si può dire per ciò che concerne l'esistenza e la bontà del sistema stesso che vengono sottoposte a giudizio di idoneità dalla magistratura.

In conclusione e per rispondere al secondo dei due quesiti posti, l'obiettivo ultimo del modello/sistema di organizzazione e di gestione è, in definitiva, proprio quello di ottenere un giudizio di idoneità positivo da parte della magistratura inquirente che si trovasse a doverlo esaminare nel corso di un procedimento giudiziario a carico dell'Ente per la commissione di illeciti amministrativi, tutelando in tal modo l'Ente contro possibili sanzioni e al contempo salvaguardando il vertice aziendale da eventuali ed ingenti danni patrimoniali.

Emanuele Calogero

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1) Si veda, a tal proposito, l'articolo del n°13 dell'aprile 2005 di Caos Management "La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi (ex D.lgs 231/2001) e la certificazione dei sistemi qualità: integrazione possibile?".