Come si può notare, il disposto normativo,
non definisce praticamente e nel dettaglio cosa
sono e come tali modelli debbano essere strutturati
(fosse anche dal solo punto di vista documentale).
Il legislatore ha evidentemente preferito fornire
i soli principi sulla base dei quali ogni Ente
può progettare e costruire il proprio
modello (ma potremmo anche definirlo sistema)
di organizzazione e gestione a seconda delle
specifiche esigenze e caratteristiche.
È peraltro vero che è lo stesso
decreto in qualche modo a "consigliare"
o quanto meno prevedere che il modello/sistema
possa essere costruito sulla base di codici
di comportamento redatti da associazioni rappresentative
di categoria e successivamente comunicati al
Ministero della Giustizia.
È importante in questa sede sottolineare
come una parte di tali codici o disciplinari
sono stati redatti tenendo presenti i principi
e la struttura di standard internazionali, prevalentemente
di ambito ISO, ampiamente collaudati dal tempo
e dall'esperienza. Tali disciplinari cioè,
sono stati realizzati sulla falsariga di norme
internazionali quali la UNI EN ISO 9001:2000
in base ad una precisa scelta dovuta a fattori
diversi quali:
- le similitudini che, pur considerando la
diversità di obiettivi e orientamenti,
si possono riscontrare tra il modelli di gestione
e organizzazione e i sistemi di gestione modello
ISO1;
- la ormai piuttosto ampia diffusione dei
Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente,
Sicurezza, ecc.) nel mondo produttivo italiano
e quindi la familiarità delle imprese
con tali metodologie gestionali;
- la possibilità di integrare il modello/sistema
con altri sistemi di gestione eventualmente
presenti in azienda evitando in tal modo di
creare un sistema "parallelo" che
diventerebbe troppo oneroso da gestire se
a sé stante;
- la possibilità di usufruire di riferimenti
metodologici collaudati e consolidati per
quanto riguarda, ad esempio, la conduzione
di audit interni.
C'è infine il vantaggio di rendere
compatibile l'approccio tra la certificazione
qualità e quello per la certificazione
di un modello/sistema di organizzazione e gestione
per la responsabilità amministrativa
rendendo più semplice e snello l'iter
sia per l'azienda sia per gli enti di certificazione.
Quello della certificazione del modello/sistema
è, a tutt'oggi, una possibilità
che viene data alle aziende che abbiano implementato
un tale sistema.
Naturalmente tale attestato non offre garanzie
assolute in merito alla completa aderenza al
dettato normativo e al rispetto dei requisiti
cogenti del modello/sistema, ma sicuramente
fornisce all'impresa la ragionevole certezza
che tale modello/sistema possa per così
dire "funzionare" e d'altra parte
offre risvolti positivi sull'immagine pubblica
dell'impresa.
Tra gli altri benefici che si possono ascrivere
alla certificazione sicuramente vi sono:
- la possibilità di attestare, in
sede giudiziaria, l'esistenza e il reale funzionamento
del modello/sistema;
- la possibilità di dimostrare, in
sede di procedimento giudiziario, la volontà
del vertice aziendale di impegnarsi per prevenire
i reati all'interno dell'organizzazione;
- la possibilità di tutelarsi contro
possibili sanzioni cautelari fornendo al giudice
competente con tempestività e precisione,
in quanto continuamente disponibile ed aggiornata,
tutta la documentazione necessaria.
Come si è detto dunque, la certificazione
è una possibilità e non un obbligo,
così come non è un obbligo, è
bene ricordarlo, adottare un modello/sistema
di organizzazione e gestione. Con una fondamentale
differenza però: la mancata adozione
del modello/sistema espone l'Ente alla responsabilità
amministrativa impedendogli di beneficiare dell'esimente
(cioè di non incorrere nelle sanzioni
previste dal decreto legislativo in caso di
illecito).
In altre parole, se in caso di procedimento
giudiziario il non avere un modello/sistema
certificato di fatto non comporta nulla, altrettanto
non si può dire per ciò che concerne
l'esistenza e la bontà del sistema stesso
che vengono sottoposte a giudizio di idoneità
dalla magistratura.
In conclusione e per rispondere al secondo
dei due quesiti posti, l'obiettivo ultimo del
modello/sistema di organizzazione e di gestione
è, in definitiva, proprio quello di ottenere
un giudizio di idoneità positivo da parte
della magistratura inquirente che si trovasse
a doverlo esaminare nel corso di un procedimento
giudiziario a carico dell'Ente per la commissione
di illeciti amministrativi, tutelando in tal
modo l'Ente contro possibili sanzioni e al contempo
salvaguardando il vertice aziendale da eventuali
ed ingenti danni patrimoniali.
Emanuele Calogero
1) Si veda,
a tal proposito, l'articolo del n°13 dell'aprile
2005 di Caos Management "La responsabilità
degli enti per gli illeciti amministrativi (ex
D.lgs 231/2001) e la certificazione dei sistemi
qualità: integrazione possibile?".