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LA
SECURITIZATION OVVERO LA CARTOLARIZZAZIONE DEI
CREDITI
Un
tipo di operazione finanziaria sviluppatasi inizialmente
nei paesi di “common law” ed in particolare
nel mercato statunitense intorno alla fine degli
anni ’70 (la prima cartolarizzazione di
attivi creditizi è stata realizzata negli
USA da “Bank of America” nel 1977
su un portafoglio di mutui immobiliari), introdotta
e tipizzata in Italia con la legge 30 aprile 1999
n. 130, consiste, secondo la definizione fornita
dall’ABI in una “tecnica finanziaria
mediante la quale flussi di cassa derivanti da
impieghi creditizi (mutui o altre classi di attivo
predeterminate) vengono selezionati e aggregati
al fine di costituire supporto finanziario e garanzia
di titoli (asset backed securities) rappresentativi
di tali crediti, collocati nel mercato dei capitali”.
Le operazioni di securitization, a causa della
molteplicità delle forme che possono assumere,
non si prestano ad una definizione univoca. Volendo
tentare una definizione schematica si può
affermare che la cartolarizzazione è lo
strumento attraverso il quale attività
finanziarie non liquide sono convertite in titoli
negoziabili sul mercato dei capitali; essa consente
alle aziende di raccogliere risorse finanziarie
sui mercati mobiliari a fronte della cessione
di attivi di cui sono titolari e rappresenta una
valida alternativa alle modalità di raccolta
tradizionali.
L’operazione in questione mira allo smobilizzo
di crediti, di cui sia titolare una banca, un
intermediario finanziario, un ente pubblico o
altra impresa (originator), attraverso
la loro cessione a un soggetto, il cessionario
(special purpose vehicle), il quale provvede
alla cartolarizzazione dei crediti acquistati,
emettendo titoli rappresentativi degli stessi
e collocandoli sul mercato dei capitali.
L’idea innovativa di tale operazione consiste
nel fatto che l’acquisto dei crediti ceduti
viene finanziato mediante l’emissione dei
titoli che saranno immessi sul mercato e circoleranno
come qualsiasi altro strumento finanziario; ciò
caratterizza le operazioni di cartolarizzazione
quali innovativi strumenti di raccolta e, al contempo,
le stesse arricchiscono la gamma di scelta tra
prodotti concorrenti , degli investitori, istituzionali
o meno, .
I soggetti potenzialmente interessati ad un’operazione
di securitization sono istituti di credito, istituzioni
finanziarie, enti pubblici titolari di attivi
creditizi (asset), esistenti
o anche futuri, con una vita residua medio-lunga,
caratterizzati da piani di rimborso chiari e definiti.
Nella individuazione degli asset
da cartolarizzare occorre tener presente che questi
devono essere adatti a produrre i flussi di cassa
per il pagamento degli interessi ed il rimborso
dei titoli emessi.
Come si è detto, l’ordinamento
italiano ha recepito la cartolarizzazione dei
crediti, con una disciplina generale ed organica,
solo nell’aprile 1999 con la legge n. 130/99
recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti”. Tale normativa si presenta
del tutto opportuna perché da un lato consente
l’adeguamento agli altri paesi finanziariamente
più evoluti e dall’altro consente
di liberare risorse economiche e favorire lo sviluppo.
La struttura di un’operazione di cartolarizzazione,
di per sè altamente complessa in quanto
caratterizzata dalla presenza di più negozi
giuridici tra loro collegati, può essere
assai sinteticamente riassunta, quanto al modello
sviluppatosi in Italia, nel seguente schema:
- un soggetto (originator)
cede crediti o altre attività finanziarie
negoziabili ad una società (special
purpose vehicle - spv);
- l’spv emette titoli da collocarsi presso
gli investitori, professionali e non;
- il pagamento dei titoli emessi viene assicurato,
esclusivamente, dai flussi di cassa prodotti
dalle attività oggetto della cessione.
Negli anni 1999-2001, hanno svolto un ruolo di
“pioneri” nell’utilizzo di tale
strumento finanziario gli istituti di credito,
anche grazie alle agevolazioni fiscali concesse
alle operazioni compiute entro i due anni successivi
all’entrata in vigore della legge (ciò
che in primo luogo ha determinato il realizzo
di una serie di operazioni aventi a oggetto lo
smobilizzo dei c.d. crediti problematici).
Oggi il ricorso a questa tecnica finanziaria si
è molto diffuso interessando sempre più
vaste categorie di attivi creditizi (mutui fondiari,
crediti al consumo, carte di credito e più
in generale qualsiasi credito o attività
finanziaria produttivi di flussi di cassa periodici)
fino ad essere stata utilizzata anche in ambito
“pubblico” per la valorizzazione dei
patrimoni immobiliari degli Enti locali e dello
Stato, consentendo la costituzione, anche
attraverso soggetti terzi, di più società
a responsabilità limitata con capitale
iniziale di 10 mila euro, aventi ad oggetto esclusivo
la realizzazione di una o più operazioni
di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla
dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari
(“Finanziaria 2003”). In tale ambito,
la cartolarizzazione dei flussi derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare rappresenta,
quindi, una soluzione ottimale che consente di
massimizzare il ricavato della cessione mettendo
immediatamente a loro disposizione somme certe
da destinare ad azioni prioritarie.
Occorre da ultimo tener presente che tali operazioni
sono molto costose a causa dell’elevato
numero di partecipanti, pur sempre determinato
dal tipo di operazione posta in essere (originator,
spv, credit enhancer, merchant bank, liquidity
provider, rating agency, servicer, sponsor, swap
provider), nonché dall’elevato
numero di transazioni da effettuare, dall’elevato
sforzo organizzativo e dalla necessità
del riscorso all’intervento di intermediari
specializzati e di professionisti.
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