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Breve
glossario
CARTOLARIZZAZIONE: termine usato
per definire la cessione, soprattutto da parte
di istituti di credito, di crediti iscritti a
bilancio a società-veicolo perché
li immettessero sul mercato come titoli negoziabili.
Di recente il termine viene comunemente usato,
soprattutto in ambito giornalistico, per indicare
la cessione da parte dello Stato di beni mobili
ed immobili nella forma di titoli negoziabili.
ASSET BACKED SECURITIES: titoli
rappresentativi dei crediti cartolarizzati.
CREDIT ENHANCER: garanzia aggiuntiva,
oltre il portafoglio dei crediti ceduti (che costituisce
patrimonio separato sul quale possono soddisfarsi
solamente i portatori degli assets), che assiste
il rischio d’insolvenza dei creditori ceduti.
E’ solitamente prestata da un soggetto terzo
rispetto al cedente (cd. originator) ed al cessionario
(spv). La funzione essenziale consiste nell’aumentare
il rating rendendo più appetibile l’operazione
di collocazione dei valori mobiliari.
MERCHANT BANK: fornisce la consulenza
per la costruzione dell’operazione e si
occupa del classamento dei titoli.
LIQUIDITY PROVIDER: anticipa
al cessionario la liquidità necessaria
per il pagamento puntuale dei flussi necessari
a fronteggiare le scadenze dei titoli (abs) nel
caso in cui vi siano ritardi negli incassi dei
flussi finanziari relativi al portafoglio crediti.
ORIGINATOR: impresa titolare
dei crediti ceduti/smobilizzati.
RATING AGENCY: società
specializzate che esprimono valutazioni sulle
capacità di un’emittente di adempiere
puntualmente al pagamento del capitale e degli
interessi relativi ad una emissione di titoli
di debito.
SECURITIES: titoli mobiliari
non necessariamente garantiti.
SERVICER: società incaricata
della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi
di cassa e di pagamento e più in generale
dell’attività di gestione (legale,
amministrativa, contabile, ecc.) legata ai crediti
ceduti. Tali società sono soggette a valutazione
sull’efficienza della loro azione (rating).
L’attività di servicer deve essere
svolta “da banche o da intermediari finanziari
iscritti all’elenco speciale previsto dall’articolo
107 del testo unico bancario……”
(art. 2 comma 6 L. 130/99).
SPECIAL PURPOSE VEICHLE: impresa
cessionaria dei crediti il cui unico scopo (espressamente
previsto dalla L. 130/99) è quello di acquistare
i crediti e reperire i mezzi finanziari per pagarli
attraverso l’emissione degli assets. L’oggetto
sociale esclusivo di questa società consiste
nell’effettuare operazioni di securitization.
SPONSOR: fornisce il proprio
ausilio nella quotazione dei titoli (abs) in un
mercato regolamentato.
SWAP PROVIDER: fornisce all’spv
le opzioni che consentono a quest’ultimo
di proteggersi dai rischi di variazione dei tassi
di interesse e di cambio.
TRUSTEE: soggetto che rappresenta
i portatori dei titoli e garantisce il corretto
comportamento dell’spv emittente attraverso
la possibilità di effettuare dei controlli
e dare direttive, nonché, in alcuni casi,
di sostituirsi al servicer.
Donatella L.M.Vasselli
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