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Breve glossario

CARTOLARIZZAZIONE: termine usato per definire la cessione, soprattutto da parte di istituti di credito, di crediti iscritti a bilancio a società-veicolo perché li immettessero sul mercato come titoli negoziabili. Di recente il termine viene comunemente usato, soprattutto in ambito giornalistico, per indicare la cessione da parte dello Stato di beni mobili ed immobili nella forma di titoli negoziabili.
ASSET BACKED SECURITIES: titoli rappresentativi dei crediti cartolarizzati.
CREDIT ENHANCER: garanzia aggiuntiva, oltre il portafoglio dei crediti ceduti (che costituisce patrimonio separato sul quale possono soddisfarsi solamente i portatori degli assets), che assiste il rischio d’insolvenza dei creditori ceduti. E’ solitamente prestata da un soggetto terzo rispetto al cedente (cd. originator) ed al cessionario (spv). La funzione essenziale consiste nell’aumentare il rating rendendo più appetibile l’operazione di collocazione dei valori mobiliari.
MERCHANT BANK: fornisce la consulenza per la costruzione dell’operazione e si occupa del classamento dei titoli.
LIQUIDITY PROVIDER: anticipa al cessionario la liquidità necessaria per il pagamento puntuale dei flussi necessari a fronteggiare le scadenze dei titoli (abs) nel caso in cui vi siano ritardi negli incassi dei flussi finanziari relativi al portafoglio crediti.
ORIGINATOR: impresa titolare dei crediti ceduti/smobilizzati.
RATING AGENCY: società specializzate che esprimono valutazioni sulle capacità di un’emittente di adempiere puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad una emissione di titoli di debito.
SECURITIES: titoli mobiliari non necessariamente garantiti.
SERVICER: società incaricata della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento e più in generale dell’attività di gestione (legale, amministrativa, contabile, ecc.) legata ai crediti ceduti. Tali società sono soggette a valutazione sull’efficienza della loro azione (rating). L’attività di servicer deve essere svolta “da banche o da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario……” (art. 2 comma 6 L. 130/99).
SPECIAL PURPOSE VEICHLE: impresa cessionaria dei crediti il cui unico scopo (espressamente previsto dalla L. 130/99) è quello di acquistare i crediti e reperire i mezzi finanziari per pagarli attraverso l’emissione degli assets. L’oggetto sociale esclusivo di questa società consiste nell’effettuare operazioni di securitization.
SPONSOR: fornisce il proprio ausilio nella quotazione dei titoli (abs) in un mercato regolamentato.
SWAP PROVIDER: fornisce all’spv le opzioni che consentono a quest’ultimo di proteggersi dai rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio.
TRUSTEE: soggetto che rappresenta i portatori dei titoli e garantisce il corretto comportamento dell’spv emittente attraverso la possibilità di effettuare dei controlli e dare direttive, nonché, in alcuni casi, di sostituirsi al servicer.

 

Donatella L.M.Vasselli

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