IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE
Il
Decreto Legislativo nr.74/2000, rivoluzionando
i caratteri della vecchia legge denominata “Manette
agli evasori”, risalente, nella sua
prima formulazione, all’anno 1982, ha
sicuramente fornito lo strumento più
idoneo per perseguire, se non l’evasore
fiscale, sicuramente il suo complice, che rischia
di essere inquisito per “Riciclaggio
da evasione fiscale”.
Posto che, raramente e, vado a memoria, forse
mai, la cronaca giudiziaria degli ultimi 20
anni ha registrato l’uso delle “manette”
per i grandi evasori agli obblighi tributari,
ove oggi si riuscisse a colpire efficacemente
coloro che si prestano nella gestione degli
enormi profitti sottratti alla tassazione diretta
ed indiretta, sarebbe sicuramente un enorme
passo avanti sulla strada di una maggiore equità
fiscale.
Alle ipotesi contravvenzionali punibili
con arresto e ammenda della vecchia
disciplina, pensiamo alla Omessa fatturazione,
Omessa annotazione di corrispettivi, Omessa
presentazione della Dichiarazione dei redditi,
quale che fosse la soglia di imponibile sottratto
alla tassazione, è stata oggi introdotta
la ipotesi delittuosa punibile con reclusione
e multa. Infatti, la “Dichiarazione
Infedele” contemplata dall’art.4
del Decreto di riforma, viene punita con la
reclusione da uno a tre anni allorquando si
provoca un danno erariale, per ogni singola
imposta, superiore a lire 200 milioni su base
annua.
Da più parti si è detto che
la differenza tra il sistema normativo abrogato
(legge nr.516/82) e il nuovo (Decreto
Lgs. Nr.74/2000) sta nel fatto che il primo
reprimeva i comportamenti prodromici all’evasione
fiscale, mentre il secondo richiede la sussistenza
di un danno erariale.
Ciò è sicuramente vero, ma ancora
più vero è ciò che non
si è detto:
- La modifica introdotta, fissando
una ipotesi delittuosa (delitto non colposo)
in presenza di evasioni fiscali superiori
alla soglia di lire 200 milioni su base annua,
ha determinato che, la stessa, costituisce,
a differenza che in passato, reato presupposto
per il riciclaggio di denaro sporco;
- In altri termini, l’evasione
fiscale, con la novellata modifica normativa,
ha eguagliato l’evasore fiscale alla
stregua di qualunque altra soggetto criminale
penalmente perseguibile con reclusione e multa
(pensiamo al mafioso già condannato
per associazione a delinquere, al trafficante
internazionale di droga, all’estorsore,
all’usuraio, al Pubblico Ufficiale corrotto,
al truffatore etc.).
Ho introdotto il mio ragionamento dicendo
che la nuova disciplina se non punisce colui
che commette materialmente l’evasione
fiscale, ovvero l’imprenditore che amministra
l’Azienda, sicuramente rischia di punire
il complice, forse in modo addirittura più
pesante.
Faccio qualche esempio: immaginiamo l’imprenditore,
generalmente poco incline agli adempimenti fiscali,
che versa il contante sul conto corrente extracontabile
(c.d. nero, ricavi non fatturati), mentre i
bonifici e assegni vanno regolarmente sul conto
aziendale.
Se il conto extracontabile è intestato
e/o nella disponibilità dello stesso
imprenditore, ci troveremo molto semplicemente
di fronte ad un caso di mera Evasione fiscale,
da sanare al primo condono.
Se, al contrario, le risorse sottratte all’Erario
sono accantonate su analogo conto extracontabile
intestato molto più comunemente ad altri,
pensiamo alla moglie dell’imprenditore,
casalinga e priva di redditi, alla suocera ultraottantenne,
pensionata, al figlio studente, alla segretaria,
o, comunque ad una persona di fiducia, queste
ultime figure, risponderanno di Riciclaggio
da evasione fiscale, configurandosi
pienamente la fattispecie prevista dall’art.648
bis del Codice Penale, sanzionata con la reclusione
da 4 a 12 anni e la multa da due a trenta milioni
(1).
In attesa del prossimo e sicuramente non lontano
Condono tributario, prepariamoci a perdonare
gli Evasori fiscali, riservando le “manette”solo
per i complici, ahimè spesso neanche
consapevoli.
Giovanni Falcone
(1)
648 bis Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato (110 s.),
chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni
o altre utilità provenienti da delitto
non colposo /43), ovvero compie in relazione
ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza
delittuosa, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa da lire
due milioni (pari a euro 1032,91) a lire trenta
milioni (pari a euro 15493,70).
omissis