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IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE

Il Decreto Legislativo nr.74/2000, rivoluzionando i caratteri della vecchia legge denominata “Manette agli evasori”, risalente, nella sua prima formulazione, all’anno 1982, ha sicuramente fornito lo strumento più idoneo per perseguire, se non l’evasore fiscale, sicuramente il suo complice, che rischia di essere inquisito per “Riciclaggio da evasione fiscale”.
Posto che, raramente e, vado a memoria, forse mai, la cronaca giudiziaria degli ultimi 20 anni ha registrato l’uso delle “manette” per i grandi evasori agli obblighi tributari, ove oggi si riuscisse a colpire efficacemente coloro che si prestano nella gestione degli enormi profitti sottratti alla tassazione diretta ed indiretta, sarebbe sicuramente un enorme passo avanti sulla strada di una maggiore equità fiscale.

Alle ipotesi contravvenzionali punibili con arresto e ammenda della vecchia disciplina, pensiamo alla Omessa fatturazione, Omessa annotazione di corrispettivi, Omessa presentazione della Dichiarazione dei redditi, quale che fosse la soglia di imponibile sottratto alla tassazione, è stata oggi introdotta la ipotesi delittuosa punibile con reclusione e multa. Infatti, la “Dichiarazione Infedele” contemplata dall’art.4 del Decreto di riforma, viene punita con la reclusione da uno a tre anni allorquando si provoca un danno erariale, per ogni singola imposta, superiore a lire 200 milioni su base annua.

Da più parti si è detto che la differenza tra il sistema normativo abrogato (legge nr.516/82) e il nuovo (Decreto Lgs. Nr.74/2000) sta nel fatto che il primo reprimeva i comportamenti prodromici all’evasione fiscale, mentre il secondo richiede la sussistenza di un danno erariale.

Ciò è sicuramente vero, ma ancora più vero è ciò che non si è detto:

  • La modifica introdotta, fissando una ipotesi delittuosa (delitto non colposo) in presenza di evasioni fiscali superiori alla soglia di lire 200 milioni su base annua, ha determinato che, la stessa, costituisce, a differenza che in passato, reato presupposto per il riciclaggio di denaro sporco;
  • In altri termini, l’evasione fiscale, con la novellata modifica normativa, ha eguagliato l’evasore fiscale alla stregua di qualunque altra soggetto criminale penalmente perseguibile con reclusione e multa (pensiamo al mafioso già condannato per associazione a delinquere, al trafficante internazionale di droga, all’estorsore, all’usuraio, al Pubblico Ufficiale corrotto, al truffatore etc.).

 

Ho introdotto il mio ragionamento dicendo che la nuova disciplina se non punisce colui che commette materialmente l’evasione fiscale, ovvero l’imprenditore che amministra l’Azienda, sicuramente rischia di punire il complice, forse in modo addirittura più pesante.

Faccio qualche esempio: immaginiamo l’imprenditore, generalmente poco incline agli adempimenti fiscali, che versa il contante sul conto corrente extracontabile (c.d. nero, ricavi non fatturati), mentre i bonifici e assegni vanno regolarmente sul conto aziendale.

Se il conto extracontabile è intestato e/o nella disponibilità dello stesso imprenditore, ci troveremo molto semplicemente di fronte ad un caso di mera Evasione fiscale, da sanare al primo condono.

Se, al contrario, le risorse sottratte all’Erario sono accantonate su analogo conto extracontabile intestato molto più comunemente ad altri, pensiamo alla moglie dell’imprenditore, casalinga e priva di redditi, alla suocera ultraottantenne, pensionata, al figlio studente, alla segretaria, o, comunque ad una persona di fiducia, queste ultime figure, risponderanno di Riciclaggio da evasione fiscale, configurandosi pienamente la fattispecie prevista dall’art.648 bis del Codice Penale, sanzionata con la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da due a trenta milioni (1).

In attesa del prossimo e sicuramente non lontano Condono tributario, prepariamoci a perdonare gli Evasori fiscali, riservando le “manette”solo per i complici, ahimè spesso neanche consapevoli.

Giovanni Falcone

(1)
648 bis Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato (110 s.), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo /43), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni (pari a euro 1032,91) a lire trenta milioni (pari a euro 15493,70).
omissis