Il trattamento fiscale in Italia
Ai fini delle valutazioni fiscali, gli ETF
vanno trattati come fondi e non come azioni
ed il regime applicato è quello del risparmio
amministrato. Gli ETF sono OICR e producono
3 tipologie di redditi, che gli intermediari,
quando negoziano per conto della clientela retail,
devono opportunamente distinguere attraverso
le proprie procedure interne:
Il regime fiscale varia a seconda della tipologia
d'investitore (persona fisica o investitore
istituzionale) e della natura degli ETF, che
possono essere così distinti: ETF di
diritto estero armonizzati (conformi alle direttive
comunitarie), ETF di diritto italiano, ETF di
diritto estero non armonizzati (non conformi
alle direttive comunitarie). In generale per
gli ETF italiani ed esteri, è prevista
una ritenuta del 12,5%, mentre per i fondi non
armonizzati i proventi, inclusi i dividendi
ed eventuali differenze positive tra il Nav
iniziale e finale del fondo, sono assoggettati
alla tassazione progressiva Irpef e bisogna
corrispondere all'intermediario un'aliquota
del 12,5% a titolo di acconto.
Esaminiamo ora in dettaglio la disciplina fiscale
applicata all'investitore retail distinguendo
caso per caso.
ETF di diritto estero armonizzati
Per conto della propria clientela retail l'intermediario
diretto ricopre il ruolo di sostituto d'imposta
sia per l'applicazione della ritenuta sui redditi
di capitale sia per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui
redditi diversi.
Viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta
del 12,5% sui proventi periodici e sui redditi
di capitale derivanti dal Delta NAV e un'imposta
sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi al
netto delle eventuali minusvalenze accumulate,
qualora l'investitore abbia rilasciato il proprio
assenso al regime di risparmio amministrato.
Non si è tenuti a riportare sul modello
UNICO alcuna indicazione del
provento, ma solo nel
caso in cui la ritenuta sia già stata
applicata dall'istituto mediatore.
ETF di diritto italiano
Tutte le imposte sono già state prelevate
in capo al fondo. I proventi conseguiti dai
sottoscrittori che non esercitano attività
d'impresa non sono tassabili e non vanno dichiarati
nel modello UNICO. Per i capital gain/loss,
l'intermediario applica l'imposta del 12,50%
del risparmio amministrato.
ETF di diritto estero non armonizzati
I proventi di capitale concorrono a formare
il reddito imponibile del sottoscrittore e sono
assoggettati alla tassazione progressiva IRPEF.
Il soggetto incaricato al collocamento in Italia
preleva una quota del 12.5%, a titolo di ritenuta
d'acconto, dai proventi periodici e dai redditi
di capitale derivanti dalla differenza di prezzo
d'acquisto e vendita. Alle plusvalenze/minusvalenze
realizzate in sede di negoziazione, l'intermediario
applicherà l'imposta del 12.5% tipica
del risparmio amministrato.
Se l'investitore invece è un fondo italiano
e non un privato, viene applicata un'imposta
sostitutiva del 12,50% non sui singoli redditi,
ma sul risultato di gestione realizzato dal
fondo di investimento. Le ritenute sui redditi
di capitale conseguiti dal fondo sono a titolo
d'imposta e, per evitare una doppia imposizione,
è previsto che i proventi soggetti a
una ritenuta a titolo di imposta non concorrano
a formare il risultato di gestione da sottoporre
all'imposta sostitutiva del 12,50%. Per quanto
riguarda il capital gain il fondo italiano
è nordista, per cui i redditi del capital
gain concorrono a formare il risultato di gestione
a cui verrà applicata un'imposta sostitutiva
del 12,5% a titolo di imposta. Per quanto riguarda
gli ETF di diritto estero
armonizzati, tutti i redditi di capitale non
sono sottoposti né a ritenute né
a imposte sostitutive e concorrono alla formazione
del risultato della gestione del fondo che subirà
poi un'imposta sostitutiva del 12,5%.
Dario Viviani condirettore
di ULNL
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