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Il trattamento fiscale in Italia

Ai fini delle valutazioni fiscali, gli ETF vanno trattati come fondi e non come azioni ed il regime applicato è quello del risparmio amministrato. Gli ETF sono OICR e producono 3 tipologie di redditi, che gli intermediari, quando negoziano per conto della clientela retail, devono opportunamente distinguere attraverso le proprie procedure interne:

  • un reddito di capitale derivante dai dividendi;
  • un reddito di capitale derivante dalla differenza tra il NAV del giorno di acquisto e il NAV del giorno di vendita (se l'ETF viene comprato nello stesso giorno, il Delta NAV sarà nullo);
  • un reddito diverso derivante dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e quello di vendita (capital gain).

Il regime fiscale varia a seconda della tipologia d'investitore (persona fisica o investitore istituzionale) e della natura degli ETF, che possono essere così distinti: ETF di diritto estero armonizzati (conformi alle direttive comunitarie), ETF di diritto italiano, ETF di diritto estero non armonizzati (non conformi alle direttive comunitarie). In generale per gli ETF italiani ed esteri, è prevista una ritenuta del 12,5%, mentre per i fondi non armonizzati i proventi, inclusi i dividendi ed eventuali differenze positive tra il Nav iniziale e finale del fondo, sono assoggettati alla tassazione progressiva Irpef e bisogna corrispondere all'intermediario un'aliquota del 12,5% a titolo di acconto.
Esaminiamo ora in dettaglio la disciplina fiscale applicata all'investitore retail distinguendo caso per caso.

ETF di diritto estero armonizzati
Per conto della propria clientela retail l'intermediario diretto ricopre il ruolo di sostituto d'imposta sia per l'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale sia per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi.
Viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% sui proventi periodici e sui redditi di capitale derivanti dal Delta NAV e un'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi diversi al netto delle eventuali minusvalenze accumulate, qualora l'investitore abbia rilasciato il proprio assenso al regime di risparmio amministrato. Non si è tenuti a riportare sul modello UNICO alcuna indicazione del provento, ma solo nel
caso in cui la ritenuta sia già stata applicata dall'istituto mediatore.

ETF di diritto italiano
Tutte le imposte sono già state prelevate in capo al fondo. I proventi conseguiti dai sottoscrittori che non esercitano attività d'impresa non sono tassabili e non vanno dichiarati nel modello UNICO. Per i capital gain/loss, l'intermediario applica l'imposta del 12,50% del risparmio amministrato.

ETF di diritto estero non armonizzati
I proventi di capitale concorrono a formare il reddito imponibile del sottoscrittore e sono assoggettati alla tassazione progressiva IRPEF. Il soggetto incaricato al collocamento in Italia preleva una quota del 12.5%, a titolo di ritenuta d'acconto, dai proventi periodici e dai redditi di capitale derivanti dalla differenza di prezzo d'acquisto e vendita. Alle plusvalenze/minusvalenze realizzate in sede di negoziazione, l'intermediario applicherà l'imposta del 12.5% tipica del risparmio amministrato.
Se l'investitore invece è un fondo italiano e non un privato, viene applicata un'imposta sostitutiva del 12,50% non sui singoli redditi, ma sul risultato di gestione realizzato dal fondo di investimento. Le ritenute sui redditi di capitale conseguiti dal fondo sono a titolo d'imposta e, per evitare una doppia imposizione, è previsto che i proventi soggetti a una ritenuta a titolo di imposta non concorrano a formare il risultato di gestione da sottoporre all'imposta sostitutiva del 12,50%. Per quanto riguarda il capital gain il fondo italiano è nordista, per cui i redditi del capital gain concorrono a formare il risultato di gestione a cui verrà applicata un'imposta sostitutiva del 12,5% a titolo di imposta. Per quanto riguarda gli ETF di diritto estero
armonizzati, tutti i redditi di capitale non sono sottoposti né a ritenute né a imposte sostitutive e concorrono alla formazione del risultato della gestione del fondo che subirà poi un'imposta sostitutiva del 12,5%.

Dario Viviani condirettore di ULNL

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