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Sorge il dubbio che certi consistenti aspetti del socialismo in termini di
giustizia sociale fossero idonei, che la via cinese al capitalismo abbia una sua
ragione d™essere, che il dibattito sulla cogestione e la partecipazione alla
gestione abbia un suo peso specifico non solo germanico, pur mantenendo
viva quella formidabile forza trainante che è la libertà d™impresa e nel rispetto
comunque del meccanismo di mercato che ha dimostrato di essere l™unico
strumento in grado di mobilitare le risorse al servizio della ricerca e quindi
della innovazione volta alla ricerca del profitto, funzione tuttavia dei sempre
nuovi confini dei bisogni dell™essere umano; motivo per cui forse il liberismo
tatcheriano ha ormai raggiunto il suo limite e il pensiero di Lord Keynes e di
Fr. D. Roosvelt incomincia a tornare d™attualità.

Va però considerato che il mercato come affermato, è anch™esso
un™istituzione e richiede in qualche modo delle regole, scritte o
consuetudinarie per poter dispiegare tutte le sue potenzialità.
Può essere necessario costituire una œveltanschaun europea al mercato
e al capitale. Taluni la chiamano œeconomia sociale di mercato e hanno fatto
propri alcuni che si possono considerare importanti nel valutare i bisogni che
il mondo deve soddisfare, in particolare:
- il microcredito, in specie nelle formule elaborate dalla pratica del diritto
finanziario islamico e parzialmente applicato anche nell™esperienza della
œgrameen bank e delle società di mutuo soccorso e nelle banche di credito
cooperativo:

  1. la partnership (Mudharaba) rappresenta l™incontro contrattuale
    fra un™organizzazione finanziaria e l™operatore che apporta il suo
    lavoro, la propria capacità, la propria conoscenza e la propria
    esperienza. In tal modo, una persona che dispone delle capacità,
    delle conoscenze e delle competenze idonee, ma non dispone
    del capitale necessario, trova il necessario supporto finanziario
    sulla base di un accordo preliminare di distribuzione
    dell™eventuale plusvalenza o della possibile minusvalenza:
    l™investitore sopporterà le perdite finanziarie mentre il partner
    subirà la perdita del suo lavoro;
  2. l™equity partnership (Musharaka) è uno dei fondamentali
    strumenti del sistema di finanziamento senza tasso d™interesse,
    e, trova normale applicazione nell™ipotesi di investimenti a medio
    e lungo termine. Due o più soggetti (di cui uno di questi è
    l™organismo finanziatore) stabiliscono un accordo di joint-venture
    sulla base del quale il risultato positivo così come quello negativo
    sono sopportati in proporzione alle rispettive quote di
    cointeressenza. Nel negozio giuridico di cui è parola, non è
    specificato il tempo o l™obbligo del rimborso del capitale; infatti
    non è predeterminato, dal momento che l™istituzione finanziaria è
    socia nell™operazione.
  3. all™interno del concetto di un microcredito poi è inserita una
    particolare forma di leasing finanziario che in lingua araba
    prende il nome di Mura ˜baha (Trade Finance o Non profit and
    non Loss sharing). In tale contratto conosciuto anche come
    purchase finance o cost plus mark up, l™Ente finanziatore investe
    il suo capitale nell™acquisizione di beni, fornendoli poi ai partners,
    a un prezzo formato dal costo sopportato, più quello
    dell™assicurazione più un margine di guadagno. Il contratto di
    norma comprende: l™ammontare del credito, la descrizione del
    prodotto, il piano di rimborso e le imposte da pagare a fronte del
    servizio prestato. Nella fattispecie, il soggetto finanziato entra in
    possesso del bene al momento della stipula del contratto,
    tuttavia, per effetto della clausola di riservato dominio il creditore
    rimane proprietario del bene fino alla totale restituzione
    dell™intero dovuto.
  4. Il codice di liberalizzazione dei movimenti di capitale
    dell™OCSE, comprende poi il prestito a lungo termine con
    carattere di partecipazione che nell™applicazione irlandese ha
    preso il nome di loan Q84 e in quella dell™Unione Europea quello
    di prestito partecipativo, con talune varianti rispetto all™ipotesi
    originaria. Si tratta a ben vedere di uno strumento contrattuale
    finanziario con il quale si finanzia un progetto di ricerca
    preindustriale di cui si apprezza il potenziale aspetto di
    applicazione industriale e/o commerciale, ma incerto sul tempo e
    sul montante dei risultati. Il finanziamento verrà di norma
    rimborsato dopo che il piano commerciale (nel senso civilistico)
    avrà raggiunto e superato il punto di pareggio fra costi e ricavi e
    la remunerazione del capitale sarà percentualizzata non in
    funzione del tempo trascorso bensì in funzione percentuale delle
    plusvalenze in formazione. In Irlanda, al fine di consentire una
    più facile applicazione del prestito a lungo termine con carattere
    di partecipazione (in taluni casi anche convertibile) quale
    strumento di sostegno ad una economia bisognosa di risorse
    finanziarie, la legge ha espressamente previsto l™esenzione dalla
    imposta sul reddito dei capital gains realizzati dai soggetti
    finanziatori. L™esperienza ventennale irlandese così come quella
    della Grameen Bank e del Fondo Nazionale di Solidarietà
    tunisino dimostrano come gli strumenti finanziari applicati senza
    la capitalizzazione del tempo che trascorre possano risultare
    comunque remunerativi e portatori di un processo di sviluppo
    non solo teorico, ma concretamente applicabile alla gente che
    abbisogna della leva finanziaria anche piccola per uscire dalla
    povertà e dalla condizione di bisogno assoluto.


Vincenzo Porcasi

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