- il microcredito, in specie nelle formule
elaborate dalla pratica del diritto finanziario
islamico e parzialmente applicato anche nell'esperienza
della "gra-meen bank" e delle società
di mutuo soccorso e nelle banche di credito
cooperativo:
a) la partnership (Mudharaba) rappresenta l'incontro
contrattuale fra un'organizzazione finanziaria
e l'operatore che apporta il suo lavoro, la
propria capacità, la propria conoscenza
e la propria esperienza. In tal modo, una persona
che dispone delle capacità, delle conoscenze
e delle competenze idonee, ma non dispone del
capitale necessario, trova il necessario supporto
finanziario sulla base di un accordo preliminare
di distribuzione dell'eventuale plusvalenza
o della possibile minusvalenza: l'investitore
sopporterà le perdite finanziarie mentre
il partner subirà la perdita del suo
lavoro;
b) l'equity partnership (Musharaka) è
uno dei fondamentali strumenti del sistema di
finanziamento senza tasso d'interesse, e, trova
normale applicazione nell'ipotesi di investimenti
a medio e lungo termine. Due o più soggetti
(di cui uno di questi è l'organismo finanziatore)
stabiliscono un accordo di joint-venture sulla
base del quale il risultato positivo così
come quello negativo sono sopportati in proporzione
alle rispettive quote di cointeressenza. Nel
negozio giuridico di cui è parola, non
è specificato il tempo o l'obbligo del
rimborso del capitale; infatti non è
predeterminato, dal momento che l'istituzione
finanziaria è socia nell'operazione.
c) all'interno del concetto di microcredito
poi è inserita una particolare forma
di leasing finanziario che in lingua araba prende
il nome di Mura 'baha (Trade Finance o Non-profit
and non Loss-sharing). In tale contratto conosciuto
anche come purchase finance o cost plus mark
up, l'Ente finanziatore investe il suo capitale
nell'acquisizione di beni, fornendoli poi ai
partners, a un prezzo formato dal costo sopportato,
più quello dell'assicurazione più
un margine di guadagno. Il contratto di norma
comprende; l'ammontare del credito, la descrizione
del prodotto, il piano di rimborso e le imposte
da pagare a fronte del servizio prestato. Nella
fattispecie, il soggetto finanziato entra in
possesso del bene al momento della stipula del
contratto, tuttavia, per effetto della clausola
di riservato dominio il creditore rimane proprietario
del bene fino alla totale restituzione dell'intero
dovuto.
d) II codice di liberalizzazione dei movimenti
di capitale dell'OCSE, comprende poi il prestito
a lungo termine con carattere di partecipazione
che nell'applicazione irlandese ha preso il
nome di loan Q84 e in quella dell'Unione Europea
quello di prestito partecipativo, con talune
varianti rispetto all'ipotesi originaria. Si
tratta a ben vedere di uno strumento contrattuale
con il quale si finanzia un progetto di ricerca
preindustriale di cui si apprezza il potenziale
aspetto di applicazione industriale e/o commerciale,
ma incerto sul tempo e sul montante dei risultati.
Il finanziamento verrà di norma rimborsato
dopo che il piano commerciale (nel senso civilistico)
avrà raggiunto e superato il punto di
pareggio fra costi e ricavi e la remunerazione
del capitale sarà percentualizzata non
in funzione del tempo trascorso bensì
in funzione percentuale delle plusvalenze in
formazione. In Irlanda, al fine di consentire
una più facile applicazione del prestito
a lungo termine con carattere di partecipazione
(in taluni casi anche convertibile) quale strumento
di sostegno ad una economia bisognosa di risorse
finanziarie, la legge ha espressamente previsto
l'esenzione dalla imposta sul reddito dei capital
gains realizzati dai soggetti finanziatori.
L'esperienza ventennale irlandese così
come quella della Grameen Bank e del Fondo Nazionale
di Solidarietà tunisino dimostrano come
gli strumenti finanziari applicati senza la
capitalizzazione del tempo che trascorre possano
risultare comunque remunerativi e portatori
di un processo di sviluppo non solo teorico,
ma concretamente applicabile alla gente che
abbisogna della leva finanziaria anche piccola
per uscire dalla povertà e dalla condizione
di bisogno assoluto.
Quanto sopra consente di ritornare alla questione
della esportabilità del concetto di Democrazia
esistente quale presunto modello in un solo
paese. Nella sua recente intervista rilasciata
a "La Repubblica" venerdì 5
marzo 2004, pag. 9, il Presidente egiziano,
Hosni Mubarak, afferma realisticamente: oggi
in Medio Oriente rischiano di spalancarsi le
porte dell'inferno. Se il piano di riforme americano
del Grande Medio Oriente non verrà studiato
con grande attenzione, potremmo piombare in
un vortice di violenza e d'anarchia che non
risucchierà soltanto noi, ma anche chi
ci è vicino. In tal senso bisogna intendersi
su che cosa sia il Medio Oriente allargato:
è un mosaico di popoli, di tradizioni,
di modi di vita, di economie. In forza di ciò
come si può imporre una unica soluzione
preconfezionata in un'ara sconfinata che va
dalla Mauritania al Pakistan, senza peraltro
consultare e coinvolgere i diretti interessati.
Al mondo Arabo, prosegue il presidente non servono
lezioni. Né abbiamo aspettato l'11 settembre
per avviare le riforme. Dagli anni '80 abbiamo
percorso molta strada: la creazione di un sistema
giudiziario indipendente, l'avvio di un nuovo
sistema elettorale. La nuova legge sulla stampa,
le scuole, la condizione femminile; ma per fare
tutto questo occorre tempo, il rispetto delle
tradizioni e della cultura, che si modificano
gradualmente e solo per via analogica. La libertà
e la democrazia istantanea possono terremotare
un paese, non a caso Moammar Gheddafi ha proposto
la creazione di Isratin, con il suo notevole
libro bianco.
Il tema così proposto estremamente importante
anche nel processo di armonizzazione dei dieci
paesi che mantengono, all'interno del raggiunto
obiettivo di adeguamento ai capitoli relativi
all'adesione, delle caratteristiche e delle
problematiche aperte non di poco conto e delle
misure atte a rispettare vuoi le povertà
irrisolte anzi vieppiù maggiorate, vuoi
i valori propri delle diverse civiltà
che sono così entrate a far parte dell'Unione
Europea.