Numero 34 Registrazione al tribunale di Roma N° 3/2004 del 14/01/2004

Concorrenza e cooperazione
(da “Elementi di marketing internazionale” di Giuseppe Monti e Vincenzo Porcasi, ediz. Il Caos Management)

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ttIn tutti i settori, le imprese guardano sempre più frequentemente al di la dei confini del loro mercato domestico per competere sui mercati internazionali. Spesso ciò comporta l’opportunità di ricercare dei partner stranieri con cui condividere capacità e risorse attraverso una joint-venture. Con tale termine, nella prassi del commercio internazionale in cui è identificata non già una specifica e ben delimitata fattispecie giuridica, quanto piuttosto una vasta gamma di ipotesi di collaborazione strategica fra imprese, di non breve durata, ove due più società si accordano per creare una nuova società o comunque per svolgere in comune un’attività imprenditoriale a cui essa intendono congiuntamente partecipare.

 

In the most successfull
partnership, each side brings
something different to the party

 

La varietà e la molteplicità del fenomeno, joint-venture, fa si che molteplici siano le modalità di realizzazione della collaborazione riconducibile sostanzialmente a due distinte tipologie: contractual joint-venture oppure equity joint-venture. La scelta influenzata dagli obiettivi che si vogliono perseguire e dal contesto nel quale ci si muove, senza dimenticare l’influenza di considerazioni di carattere fiscale-finanziario e di eventuali problematiche giuridiche (diritto applicabile, normativa anti-trust). In concreto è possibile individuare una serie di tipologie più spesso ricorrenti:

  • collaborazioni di breve durata, che si realizzano ad esempio quando più società si associano per effettuare in comune un programma di ricerca o per mettere a punto una nuova tecnologia (research & development agreement) oppure quando più soggetti si consorziano per realizzare un determinato progetto (teaming agreement, consortium agreement) magari finanziando poi l’impresa con un prestito partecipativo o a lungo termine con carattere di partecipazione.
  • limited functions joint-ventures, quali quelle con cui due imprese, spesso concorrenti fra loro, si accordano per condurre in comune una parte della loro attività imprenditoriale;
  • full function joint-ventures, che si hanno quando i partecipanti fondendo le attività da ognuno di essi detenuta in uno specifico settore, costituiscono una joint-venture company destinata a sfruttare in maniera indipendente una determinata tecnologia o un particolare mercato geografico per conto delle società azioniste;
  • mergers vere e proprie in cui i venturers partecipanti cessano di operare come entità autonome sul mercato o quanto meno abbandonano definitivamente un qualche segmento di prodotti in cui precedentemente operavano in maniera separata, affidando il proseguimento delle attività in tale settore al nuovo soggetto giuridico risultante dal merger.

 

L’esigenza di costituire una joint-venture si fonda sull’identificazione di obiettivi commerciali condivisi fra i vari venturers, a cui fa seguito la necessità di individuare la struttura contrattale che meglio si presti alla bisogna nonché a perseguire il joint-target, verificando poi la scelta effettuata alla luce della effettiva ragione che ha portato alla alleanza fra le imprese, nonché
della normativa applicabile.

Come già accennato, le strutture contrattuali disponibili sono riconducibili a due macro-categorie: joint-venture contrattuali e joint-venture societarie. Nel primo caso, la collaborazione fra le parti è disciplinata da un mero rapporto contrattuale con cui si identifica il ruolo dei partecipanti e si dettano le regole necessarie a coordinare le attività ad ognuno richieste per la realizzazione dell’obiettivo condiviso. Nelle joint-venture societarie invece, il “veicolo” della collaborazione tra le parti è dato da una società normalmente costituita “ad hoc” e partecipata dai venturers a cui questi forniscono le risorse necessarie per realizzare gli scopi della loro collaborazione. In entrambe le ipotesi, non occorre che la partecipazione dei singoli venturers sia paritetica in quanto quel che conta è la complementarietà degli apporti che ognuno delle parti è in grado di apportare alla joint-venture. Da tale complementarietà discende che i poteri dei singoli venturers non sono collegati al peso delle loro partecipazioni ma piuttosto all’essenzialità del contributo che ognuno fornisce per il buon esito della joint. È da tener presente che quelle contrattuali non dando luogo ad un nuovo soggetto giuridico distinto rispetto agli associati, hanno in sé una maggiore flessibilità che assicura una immediata trasparenza fiscale e una più facile “via di fuga” in caso di necessità di risoluzione anticipata della collaborazione, oltre ad una certa assenza di formalità e a una rapidità di costituzione. Inoltre, è più radicato il diritto di veto in capo a ciascun partecipante, ove previsto. Quanto detto fa si che le joint-venture contrattuali vengano scelte per collaborazioni di breve durata o con durata a tempo determinato. Da quanto suddetto, scaturisce, altresì, la necessità di ricorrere a una joint-venture allorché si debba operare sul mercato direttamente e con attività distinte da quelle dei singoli partner.