Numero 53 Registrazione al tribunale di Roma N° 3/2004 del 14/01/2004

Regime degli investimenti diretti all'estero, CFC e Dividendi

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di Vincenzo Porcasi

 



A seguito di taluni rescritti dell’Agenzia dell’Entrate, in materia di Controlled  Foreign Companies sembra opportuno fare talune precisazioni:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Convenzione firmata a Parigi il 14.12.1960, entrata in vigore il 30 settembre 1961, l’OCSE deve promuovere le seguenti politiche:

  • To achieve the highest sustainable economic growth and employment and a rising standard of living in Member countries, while maintaining financial stability, and thus to contribute to the development of the world economy;
  • to contribute to sound economic expansion in Member as well as non-member countries in the process of economic development; and
  • to contribute to the expansion of world trade on a multilateral, non-discriminatory basis in accordance with international obligations.

The original Member countries of the OECD are Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States, The following countries became Members subsequently through accession at the dates indicate herafter: Japan (28th April 1964), Finland (28th January 1969), Australia (7th June 1971), New Zealand (29th May 1973), Mexico (18th May 1994), the Czech Republic (21st December 1995), Hungary (7th May 1996), Poland (22th November 1996), Korea (12th December 1996) and the Slovak Republic (14th December 2000). The Commission of the European Communities takes part in the work of the OECD (Article 13 of the OECD Convention).

Dal che chiaramente si evince come l’OCSE quando parla di IDE non intenda offrire alle imprese transnazionali o a quelle nazionali, l’opportunità di portarsi all’estero per raccogliere vantaggi competitivi in termini di accesso favorito alle materie prime, minor costo del lavoro, la così detta “delocalizzazione”.

Infatti, la delocalizzazione viola le norme europee in materia di fair competition, assicurata da uno stuolo di sentenze della Corte di Giustizia Europea, sia in materia di valore normale dei beni e dei servizi immessi sul mercato anche internazionale che quelle in materia di social durping, espressamente inter alia, vietate dalle cogenti disposizioni dell’Internazionale Labour Office, organizzazione delle N.U.
Di conseguenza l’art. 4 del Codice di liberalizzazione dei movimenti di capitali così come sottoscritto, nel 2009, dai membri dell’OCSE, fra cui l’Italia, ed esteso all’applicazione in tutti i paesi facenti parte dell’IMF, vieta la possibilità di disapplicare le norme previste dallo statuto dell’IMF o di altri accordi multilaterali.

Sulla base del codice di liberalizzazione dei movimenti, si è quindi costituito in capo alle persone fisiche o giuridiche, un diritto soggettivo a effettuare IDE - investimenti diretti all’estero- nei vari paesi membri dell’IMF e per tale motivo ai sensi dell’art. 16 del detto codice l’OCSE è stato stabilito un diritto di citazione presso l’OCSE da un paese membro che ritiene violato il detto diritto soggettivo, per provvedimenti interni assunti da altro paese membro capaci di limitare le transazioni o i trasferimenti, senza limitazione di materia, quindi anche in capo di CFC, che comunque devono dare applicazione alle norme internazionali derivanti dal Convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni, stipulate ai sensi del così detto “modello OCSE”.

Art. 16
Reference to the organisation internal arrangements

  1. If a Member considers that the measures of liberalisation taken or maintained by another Member, in accordance with Article 2(a), are frustrated by internal arrangements likely to restrict the possibility of effecting transaction or transfer, and if it considers itself prejudiced by such arrangements, for instance because of their discriminatory effect, it may refer to the Organisation.
  2. If, following the consideration of a matter referred to it under paragraph (a)the Organisation determines that internal arrangements introduced or maintained by the Member concerned have the effect of frustrating its measures of liberalisation, the Organisation may make suitable suggestion with regard to the removal or modification of such arrangements.

L’annesso A al citato codice, ci dà una puntuale definizione della nozione di IDE: “investimento diretto a stabilire legami economici durevoli, con un  undertkaking (2).

Come bene affermano Francesco Galgano e Fabrizio Marrello (1), l’IDE consente all’impresa uni nazionale di realizzare l’espansione della propria attività attraverso

la costituzione, l’acquisizione del controllo o di una partecipazione rilevante in società straniera in modo tale da realizzare l’obiettivo della presenza permanente sul mercato estero ed il controllo di una data combinazione di fattori produttivi da realizzare anche attraverso l’utilizzo di incentivi dello Stato territoriale in favore degli investitori stranieri.

Generally a firm develops a deeper relationship with governments, customers, local suppliers and  distributors allowing it to adapt its products better to the local market.

Al fine di scoraggiare la delocalizzazione incontrollata e di favorire l’internazionalizzazione del sistema paese, favorendo le imprese che intendono impiantarsi in mercati esteri per servire anche il mercato locale e quello viciniore sub continentale. E’ stata creata la Società italiana per le imprese all’estero (Simest Spa) con la L. 100/1990.

La riforma intervenuta nel 1998 ha consentito alla Simest e alla Finest (fotocopia regionale del Nord-Est) di assumere la partecipazione nel capitale sociale di imprese estere costituite direttamente o indirettamente da soggetti italiani, al di fuori dell’Unione Europea.

L’iniziativa, nello spirito della legge consente di supportare l’operatore attraverso la condivisione del rischio potenziale figlio di una nuova iniziativa con un partner istituzionale che immette capitali propri e mette a disposizione la propria esperienza poliennale sui mercati esteri.

Con la circolare n. 2/2010, la Simest, nel ribadire che il suo intervento trova applicazione solo per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, definisce il sostegno alla internazionalizzazione delle imprese per lo inserimento sui mercati esteri, per la diffusione di prodotti e servizi (circolare per la concessione di agevolazioni finanziarie ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore de minimis (3) ).

Le iniziative ammesse, di cui al citato art. 6 riguardano: la realizzazione di programmi con caratteristiche d’investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi o all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.

In conseguenza della detta normativa comunitaria, sono poi abrogati il D.M. n. 467 del 22.09.1999 e il DM n. 136 del 23 marzo 2000.

Come rileva Carlo Garbarino (4), la disciplina giuridica in materia di Controlled foreign Companies di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR, è chiaramente comprensibile come si siamo resi necessari interventi legislativi, ad hoc di tipo unilaterale, e come tali aventi rilievo solo ai fini interni.

“In tale ambito concettuale, stante in primo luogo la perdita di gettito derivante dal ricorso ad entità giuridiche residenti in Stati a ridotta fiscalità e, in modo correlato, dalla possibilità di differire a tempo indeterminato l’imposizione interna di tipologie reddituali di fonte estera. I paesi esportatori di capitali hanno via via optato per l’adozione di normativa ad hoc antidifferimento dell’imposizione a partire dagli  USA che con l’emanazione della Subpart F dell’Internal Revenue Code ha esteso il campo di operatività delle disposizioni in oggetto, prevedendo che tutti i soggetti statunitensi che superano determinate soglie partecipative, con riferimento al capitale, di entità giuridiche estere siano assoggettati ad imposizione negli USA sulla base della quota di rispettiva pertinenza del c.d. Passive Income conseguito dalla controllata estera.

Da ciò è derivata la legge collegata alla Finanziaria per l’anno 2000 (L. 21.11.2000 n. 432) che ha introdotto in Italia i principi della CFC, la leggere nel combinato disposto con gli artt. 167 e 169 del TUIR (Dpr n. 917, del 22.12.1986), forse incostituzionale.
Con riferimento all’ambito di applicazione della disposizione de qua, la stessa è esplicitamente prevista applicarsi ai soggetti residenti che detengono direttamente o indirettamente il controllo di una qualsiasi entità giuridica, residente o localizzata in Stati caratterizzati da un regime fiscale privilegiato (cfr. art. 2359 cod. civ.).
Il successivo quinto comma, in ciò riproponendo…. la disciplina “Controlled foreign Companies” di cui all’art. 209 B 1 bis del Code général des impôts » francese, richiede, affinché la normativa non trovi applicazione, che il soggetto residente sia in grado di dimostrareche l’entità giuridica non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività “ nello stato o nel territorio nel quale ha sede”, ovvero dimostri che dalla partecipazione non consegue l’effetto di ivi localizzare i propri redditi.

DIVIDENDI
L’art.  11 al par. 1 del modello OCSE dispone che i dividendi pagati da una società residente di uno stato contraente di un trattato diretto ed evitare le doppie imposizioni ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto Stato, ma soggiunge, al par. 2, che, tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alle legislazione di detto Stato; tuttavia se la persona che riceve i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:

    • il 5% dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi (corporate direct investment);
    • il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. L’art. 11 precisa inoltre che le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

(1) undertaking such as, in particular, investement which give the possibility of exercising an effective influence on the management thereof:

  1.   In the country concerned by non residents by means of:
    1.  Creation or extension of a wholly-owned enterprise, subsidiary or branch, acquisition of full ownership of an existing enterprise;
    2. Participation in a new or existing enterprise;
    3.   A loan of five years or longer.
  2.  Abroad by resident by means of:
    1.  Creation or extension of a wholly enterprise, subsidiary or branch, acquisition of full ownership of an existing enterprise;
    2.  participation in a new or existing enterprise;
    3.   a loan of five years or longer.

   Remarks: Transaction and transfers under A and B shall be free unless:

  •  An investment is of a purely financial characher designed only to gain for the investor indirect access to the money or financial market of another country


    (2) Francesco Galgano e Fabrizio Marrello, Diritto e Prassi del Commercio Internazionale, pagg. 813 e segg., Cedam Padova 2010.

    (3) COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, deliberazione 6 novembre 2009, in G.U.R.I. 9/03/2010, serie generale n° 56 pagg. 48-50

(4) Volume coordinato da Victor Ukmar, Diritto Tributario Internazionale, Cedam, Padova 2005, pagg. 205 e segg. Paragrafo curato da C. Garbarino

 

 

Vincenzo Porcasi: commercialista, anni 63. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, specializzato in questioni di internazionalizzazione di impresa, organizzazione aziendale, Marketing globale e territoriale. Autore di numerosi saggi monografici e articoli, commissionati, fra l’altro dal C.N.R.-Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero del Lavoro. Incarichi di docenza con l’Università “LUISS”, con l’Università di Cassino, con l’Università di Urbino, con l’Università di Bologna, con la Sapienza di Roma, con l’Università di Trieste, e con quella di Palermo nonché dell’UNISU di Roma. E’ ispettore per il Ministero dello Sviluppo economico. Già GOA presso il Tribunale di Gorizia, nonché già Giudice Tributario presso la Commissione Regionale dell’Emilia Romagna.