Numero 31 Registrazione al tribunale di Roma N° 3/2004 del 14/01/2004

LA MIGA
(Multilateral Investment Guarantee Agency)

Di Vincenzo Porcasi

 

L’Agenzia Garante degli Investimenti Multilaterali è nata nel 1988 insediandosi come nuovo membro della World Bank Group.
Ad oggi  si riscontrano oltre 145 stati membri della Agenzia e 162  paesi firmatari dell’Accordo MIGA.

 

Lo scopo per il quale è nata è quello di incoraggiare gli investitori  ad impiegare il proprio denaro in paesi in via di sviluppo, a tal fine si prefigge di garantire gli investimenti contro il rischio di cambio, di espropriazione parziale o totale, di guerra e di agitazioni civili, che si rivelano essere il maggiore impedimento al buon esito degli investimenti.


Oltre 55 tipologie di contratti sono garantiti dalla MIGA e l’importo si aggira attorno ai 830,9 milioni di dollari; è da considerare anche che già approssimativamente 62 paesi membri hanno beneficiato dei progetti garantiti dall’Agenzia e si stima che gli investimenti esteri agevolati siano di oltre 25 bilioni di dollari.
In aggiunta alle garanzie sopra dette viene anche offerto un servizio consultivo ai paesi membri in via di sviluppo relativamente agli strumenti per riuscire ad attrarre i capitali esteri nei propri paesi.
Il programma, quindi, fissa il suo scopo  nello spronare i flussi dei capitali degli investimenti privati esteri verso i paesi meno sviluppati, associando le politiche di mitigazione del rischio con il progetto, per riuscire a portare vantaggio ad entrambe le parti accettanti.
Viene di fatto promossa la crescita economica e lo sviluppo di quei progetti di investimento che contribuiscono finanziariamente, economicamente e ambientalmente al fabbisogno di lavoro, di nuove tecnologie etc. nei paesi in via di sviluppo.
Per tanto gli investitori che vogliono effettuare qualificati interventi nei paesi membri del MIGA trovano un’assicurazione a lungo termine sulla politica del rischio, infatti, la durata della copertura del rischio è quindicennale, con la possibilità di prolungarla a vent’anni quando la natura del progetto lo giustifichi.
Questa protezione assicurativa accresce nell’investitore la fiducia che il suo diritto sarà rispettato,  per il fatto che è inerente alla partecipazione all’organizzazione dell’Agenzia del paese in cui si investe.
Si noti, infatti che il flusso globale degli investimenti esteri privati è cresciuto da 42 bilioni di dollari nel 1990 a 256 bilioni di dollari nel 1997, nonostante la crisi asiatica che si  verificò nel medesimo anno, grazie alla attendibilità riposta in tale organismo e ai fattori relativi dei settori in crescita nello sviluppo economico (specialmente nel settore delle infrastrutture), alla crescita macroeconomia, all’incremento del commercio e alla maggiore integrazione degli investimenti globali con il regime della produzione.
La MIGA assicura nuovi investimenti originari di alcuni stati membri e destinati ad altri stati membri in via di sviluppo, che mirano all’espansione, modernizzazione dello stato a cui sono indirizzati.
E’ comunque possibile anche il rifinanziamento di progetti già esistenti, purché meritevoli e vantaggiosi, come ad esempio lo sono le acquisizioni che coinvolgono la privatizzazione delle imprese statali.
Analizzando in maniera più analitica il tema del rischio di cambio, la MIGA assicura l’investitore contro l’eccessiva dilazione degli scambi in acquisti esteri causata da leggi di controllo e regolamentazione del governo ospite, cioè ad esempio quando sorge un’impossibilità del soggetto che ha investito in un paese in via di sviluppo appartenete alla MIGA di ritrasferire la moneta locale convertita (capitali, utili, interessi, royalities, etc.).
In questi casi la MIGA paga una indennità all’investitore per la valuta di cui è garante. Relativamente alla protezione per la parziale o totale perdita dell’investimento assicurato, quando vi sia un risoluzione di una legge del governo del paese ospite con la quale si potrebbe ridurre o eliminare la proprietà o i diritti agli investimenti assicurati, la copertura è utilizzabile per una base limitata a ciò che è stato espropriato per il primo caso, mentre per il secondo, la MIGA risarcisce  il valore minimo netto iscritto in un apposito registro degli investimenti assicurati.


Infine a tutela degli investimenti, in caso di scomparsa o distruzione della disponibilità finanziaria causata da atti, politicamente motivati, di guerra e di agitazioni civili nel paese ospite, incluse rivoluzioni, insurrezioni, sabotaggi e terrorismo, l’Agenzia indennizzerà la quota dell’investitore relativamente alle disponibilità finanziarie perse o una quota pari al costo che deve essere sostenuto per la sostituzione.
Relativamente ai mutui e ai prestiti garantiti, provvederà ad ripagare la parte assicurata del capitale ed il mancato pagamento degli interessi, come conseguenza diretta del danno per la mancata disponibilità finanziaria nel progetto.
Le garanzie per cause di guerra e di agitazioni civili vengono comunque estese anche ad altri particolari eventi che interrompono per un periodo di almeno un anno i progetti di investimento.
Pertanto si rende quasi necessario, per qualunque paese emergente, aderire a tale organizzazione, offrendo in questa maniera, al soggetto investitore, la tranquillità ed un maggiore incentivo allo spostamento di capitali nel proprio mercato.